Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2012, n. 14687

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che la Corte d’appello di Milano ha ritenuto fondata la domanda proposta dall’avvocato B.M.R. nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense ai fini del riconoscimento del diritto alla liquidazione dell’indennità di maternità nella misura dell’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente quello della domanda, interpretando la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70 – nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dalla L. n. 289 del 2003 (nel caso, inapplicabile ratione temporis) – nel senso che la norma stabilisce che il reddito da prendere in considerazione è quello denunciato ai fini fiscali, senza alcuna limitazione di massimale (introdotto, quest’ultimo, solo con la modifica legislativa successiva);

che, per la cassazione di questa sentenza, la Cassa Forense ha proposto ricorso fondato su due motivi, ai quali ha resistito B. M.R. con controricorso;

che, successivamente, all’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso e prima che fosse cominciata la relazione, la Cassa ricorrente ha depositato atto di rinuncia, notificato alla controparte, che ne ha dichiarato l’avvenuta ricezione.

Considerato:

che la dichiarazione di rinuncia risponde ai requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c. e, pertanto, deve considerarsi idonea a produrre l’effetto estintivo del procedimento di cassazione che le è proprio;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;

che appare equo compensare tra le parti le relative spese, in ragione del recente consolidarsi della interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte alla normativa di tutela che viene in considerazione nel caso controverso (vedi Cass. n. 26568/2007, n. 3515/2008, n. 10709/2010, n. 22023/2010).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa fra le parti le relative spese.

Cosi deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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