T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 68

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con deliberazione n. 48 del 5/2/1999, l’ASL xxx di xxx definiva in via provvisoria, ed in attesa di apposita normativa regionale, la nuova struttura organizzativa aziendale prevista dal comma 2 dell’art. 3 della legge regionale n.2/96; approvava altresì lo specifico regolamento di organizzazione aziendale.
Successivamente, con deliberazione n. 393 del 16/4/1999, il direttore generale emanava un avviso interno, pubblicato all’albo dell’azienda e trasmesso in copia a tutti i dirigenti dei servizi, per il conferimento, in via provvisoria ed urgente, dell’incarico di dirigente dell’Ufficio assistenza specialistica semiresidenziale territoriale.
Partecipava alla procedura selettiva anche la ricorrente. Il direttore generale, valutato il curriculum dei candidati, la professionalità e l’esperienza acquisita, affidava l’incarico provvisorio al dott. xxx con deliberazione n. 1116/99 del 23/9/1999.
Tale ultimo provvedimento è impugnato dalla ricorrente per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 8 del dPR 484/97. A mente della norma citata l’idoneità dei candidati deve essere accertato sulla base della valutazione del curriculum professionale e di un colloquio. Nel caso di specie, il colloquio sarebbe stato omesso; 2) Eccesso di potere per carenza di motivazione. L’amministrazione non avrebbe fornito esauriente motivazione, anche in chiave comparativa.
L’amministrazione costituitasi in giudizio replica evidenziando che: 1) non si tratterebbe della procedura disciplinata dall’art. 8 del DPR 484/97, ma di un procedura tesa al conferimento provvisorio di incarico nelle more dell’esperimento della prima, 2) il direttore generale godrebbe di ampia discrezionalità valutativa nella scelta, sulla base dei criteri indicati nell’avviso interno, non impugnato dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte regolatrice della giurisdizione, ha avuto modo a più riprese di chiarire che "la procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, prevista dall’art. 75 ter, d.lg. n. 502 del 1992 e s.m.i., non ha carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione sulla base dei requisiti di professionalità e capacità manageriali", traendone il logico corollario che tutte le controversie attinenti alla procedura di selezione, quale quella concernente l’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cfr., da ultimo, Cassazione civile, Sez. Un., 06 marzo 2009, n. 5457; anche nella giurisprudenza amministrativa la questione appare pacifica, cfr. Consiglio Stato, sez. V, 05 febbraio 2007, n. 432; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 14 aprile 2008, n. 2140).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Lo stesso, sensi dell’art. 11 del codice di rito, potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
La peculiarità della controversia e la particolare difficoltà connessa all’esatta individuazione della linea di riparto fra le giurisdizioni, giustificano la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini in premessa indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Giulio Veltri, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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