T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 67

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’impresa ricorrente stipulava con la xxx srl contratto per il nolo a caldo dei propri mezzi, nell’ambito dei lavori di ammodernamento della "xxx" (trattavasi di un subcontratto). A seguito della richiesta di informative, il Prefetto di Reggio Calabria forniva riscontro a carattere interdittivo evidenziando che "il nominato, in oggetto indicato, già vicino a consorterie xxx, è legato da vincoli di affinità con elemento di spicco della criminalità organizzate operante nella piana di xxx".
Il provvedimento è impugnato dalla ricorrente per il motivo che segue: 1) Violazione dell’art. 10 del DPR 252/98 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, errore nei presupposti, ingiustizia manifesta. E’ circostanza non contestata che il titolare della ditta ricorrente è cognato di un ergastolano condannato per associazione xxx ed omicidio. Tuttavia non vi sarebbe ragione alcuna per dedurre da siffatta circostanza un rischio di condizionamento, a meno di dimostrare la sussistenza di altri rilevanti elementi indiziari, nella specie insussistenti. L’inidoneità del solo legame parentale o di affinità non potrebbe, di per sé solo, fornire sufficiente supporto motivazionale, come del resto, a più riprese chiarito dalla giurisprudenza amministrativa.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, replica sottolineando la rilevanza dei legami in un contesto quale quello di riferimento, nonché la sussistenza di altri elementi che danno conto dei precedenti e della personalità del ricorrente.
La causa, all’udienza del 12 gennaio 2011 è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
E’ noto l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "pur nella lata discrezionalità che connota l’informativa prefettizia antimafia, il mero legame parentale con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata non è elemento di per sé sufficiente ad integrare il presupposto relativo agli " elementi relativi a tentativi di infiltrazione xxx nelle società o imprese interessate " (ostativo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.P.R. 252 del 1998, alla instaurazione e/o al mantenimento di rapporti negoziali con amministrazioni pubbliche) dato che, così inteso il dato legislativo, esso rappresenterebbe un irragionevole ostacolo al ripristino di un regime di vita lavorativa improntato al rispetto della legge nelle aree geografiche del Paese contraddistinte dalla forte presenza di organizzazioni criminali" (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 novembre 2009, n. 5866).
Tuttavia, nel caso di specie, oltre all’oggettivo legame di affinità con elemento di spicco della malavita locale (condannato all’ergastolo per associazione xxx ed omicidio), vi sono elementi ulteriori che attengono alla condotta personale dello stesso ricorrente, messi in luce nell’informativa trasmessa dagli organi di polizia. Il ricorrente, negli anni "90, era indicato dagli organi inquirenti come soggetto di spiccata tendenza delinquenziale, vicino ad ambienti xxx, oltre che dipendente, in qualità di autista, di soggetti di elevato livello criminale.
Il quadro che ne esce rende non irragionevole la prognosi effettuata dall’amministrazione in relazione al rischio di condizionamento, e non pregiudica oltre modo la libertà di impresa e la presunzione di innocenza ove si consideri che, quanto al primo profilo, la limitazione attiene sono alle contrattazioni con la PA, ossia ad uno dei tanti possibili contraenti operanti sul mercato e, quanto al secondo, non trattasi di accertamento (neanche indiretto) di reità condotto in assenza di garanzie, ma di scelta cautelativa del legislatore finalizzata ad elidere o minimizzare il rischio che proprio le pubbliche commesse possano in qualche modo costituire occasione di reddito per soggetti esposti a condizionamenti di carattere xxx. L’informativa "interdittiva", come accennato, non è diretta a comminare sanzioni, ma semplicemente ad attivare un potere di recesso o di rifiuto della stipula di contratti pubblici, in relazione al quale si giustifica il formarsi di una valutazione sulla base di elementi meramente indiziari, non comparabili con quelli rigorosamente richiesti per l’accertamento della responsabilità penale.
Essendo queste le finalità e gli strumenti è evidente che la materia non si presti all’agevole formulazione di principi di generale applicazione, invero risultando, nella fattispecie, ineliminabile il rilievo delle peculiarità del caso concreto, peculiarità che ben possono dare valenza al legame parentale, soprattutto se inquadrato in un contesto ed in presenza di circostanze che lo rendono significativo.
Nel caso di specie, lo stretto legame con un soggetto condannato all’ergastolo per fatti di mafia e gli episodi di vita pregressi dello stesso ricorrente rendono non manifestamente irragionevole la valutazione di rischio di condizionamento effettuata dal Prefetto a mezzo dell’informativa.
La domanda di annullamento deve dunque essere respinta. Conseguentemente, mancando il presupposto dell’illiceità della condotta, non può che essere respinta anche la domanda risarcitoria.
Avuto riguardo alla particolare natura del contenzioso e delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Giulio Veltri, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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