T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 66

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con contratto stipulato in data 28 settembre 2006, la Società xxx S.p.A., in qualità di società appaltatrice dei lavori di costruzione della variante dell’abitato di xxx della Strada Statale xxx per conto dell’A. SpA, affidava in appalto alla Z. s.a.s. di M.C. & C (odierna ricorrente), il servizio di pulizia ordinaria dei locali adibiti ad uffici, dormitori, spogliatoio, infermeria etc, ubicati presso il campo base sito in loc. xxx, xxx, per un importo di Euro. 49.350,003, oltre IVA.
In data 21 febbraio 2007, la Società xxx S.p.A. sottoscriveva, unitamente all’A. SpA ed alla Prefettura di Reggio Calabria, un protocollo di intesa finalizzato a prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Con nota dell’8 marzo 2007, prot. n. 0700113, ed in esecuzione degli obblighi assunti con il protocollo citato, la Società xxx S.p.A. invitata l’impresa ricorrente a produrre la certificazione antimafia ed a sottoscrivere ulteriore clausola contrattuale rubricata "verifiche antimafia e clausola risolutiva espressa".
Successivamente, con nota del 7 aprile 2007, il Prefetto di Reggio Calabria trasmetteva all’A. SpA informativa interdittiva (poi inoltrata alla Società xxx S.p.A) con la quale ravvisava il pericolo di infiltrazione mafiosa in relazione alla ditta Z. s.a.s.
Seguiva la risoluzione del contratto di appalto con decorrenza immediata e l’estromissione dell’impresa dal cantiere.
I provvedimenti da ultimo citati sono impugnati per i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della legge 241/90 – motivazione carente o insufficiente. La sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa sarebbe stata desunta da elementi indiziari inconsistenti e vaghi, senza dimostrazione né indicazione del nesso di collegamento tra fatti sintomatici ed il temuto condizionamento; 2)Violazione degli artt. 4 comma 4 del d. lgs 490/94 e 10 commi 2 e 7 del dPR 252/98 – Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza dell’atto. L’equilibrio tra libertà d’impresa e presunzione d’innocenza da un lato, sicurezza ed efficace repressione dei fenomeni di criminalità organizzata dall’altro, delineato dal legislatore, sarebbe stato pregiudicato dall’amministrazione atteso che, il Prefetto, pur nell’ambito della discrezionalità riconosciutagli, avrebbe attribuito rilievo ad elementi inidonei a raggiungere il livello di serietà, consistenza e gravità, necessario a fondare un’informativa di natura interdittiva. D’altro canto, il semplice riferimento ai legami o al contesto familiare, non potrebbe, di per sé solo, fornire adeguato supporto.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, sottolinea il contenuto degli atti istruttori ed in particolare della nota del Comando provinciale dei Carabinieri, ove è descritto un quadro di relazione parentali che coinvolgerebbe, non solo i soci accomandatari, ma anche un socio accomandante, tra l’altro gravato da precedenti penali.
La domanda cautelare è stata rigettata sia dal Tribunale che dal Consiglio di Stato in sede di appello. La causa, all’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, e stata trattenuta per la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
A mezzo di entrambi i motivi – che attesa l’omogeneità delle argomentazioni possono unitamente esaminarsi – l’impresa ricorrente deduce l’inidoneità degli elementi indiziari, relativi a legami parentali o a precedenti penali, a sostanziare di per sé soli la prognosi di condizionamento mafioso, in assenza di profili ulteriori che dimostrino o diano contezza di un tentativo in atto o di un imminente e verosimile rischio.
E’ noto l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "pur nella lata discrezionalità che connota l’informativa prefettizia antimafia, il mero legame parentale con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata non è elemento di per sé sufficiente ad integrare il presupposto relativo agli " elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate " (ostativo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.P.R. 252 del 1998, alla instaurazione e/o al mantenimento di rapporti negoziali con amministrazioni pubbliche) dato che così inteso il dato legislativo, esso rappresenterebbe un irragionevole ostacolo al ripristino di un regime di vita lavorativa improntato al rispetto della legge nelle aree geografiche del Paese contraddistinte dalla forte presenza di organizzazioni criminali" (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 novembre 2009, n. 5866).
Tuttavia, nel caso di specie, oltre a sussistere una serie di stretti legami parentali della socia accomandataria (M.C.) con soggetti pluripregiudicati, vi sono elementi di ulteriore allarme: a) la medesima è socio accomandatario di altra impresa (E.S., parimenti attinta da informativa antimafia), b) uno dei soci accomandanti è il coniuge, gravato da precedenti penali, esso stesso a sua volta indicato dalle forze dell’ordine come appartenente ad ambienti mafiosi; c) ulteriori legami parentali con soggetti gravitanti in ambito mafioso sussistono anche in relazione ad altro socio accomandante.
Il quadro che ne esce rende non irragionevole la prognosi effettuata dall’amministrazione in relazione al rischio di condizionamento, e non pregiudica oltre modo la libertà di impresa e la presunzione di innocenza (questioni pur correttamente sollevate dalla difesa della ricorrente) ove si consideri che, quanto al primo profilo, la limitazione attiene sono alle contrattazioni con la PA, ossia ad uno dei tanti possibili contraenti operanti sul mercato, e quanto al secondo, non trattasi di accertamento (neanche indiretto) di reità condotto in assenza di garanzie, ma di scelta cautelativa del legislatore finalizzata ad elidere o minimizzare il rischio che proprio le pubbliche commesse possano in qualche modo costituire occasione di reddito per soggetti esposti a condizionamenti di carattere mafioso. L’informativa "interdittiva", come accennato, non è diretta a comminare sanzioni, ma semplicemente ad attivare un potere di recesso o di rifiuto della stipula di contratti pubblici, in relazione al quale si giustifica il formarsi di una valutazione sulla base di elementi meramente indiziari, non comparabili con quelli rigorosamente richiesti per l’accertamento della responsabilità penale.
Essendo queste le finalità e gli strumenti è evidente che la materia non si presti all’agevole formulazione di principi di generale applicazione, invero risultando, nella fattispecie, ineliminabile il rilievo delle peculiarità del caso concreto, peculiarità che ben possono dare valenza al legame parentale, soprattutto se inquadrato in un contesto ed in presenza di circostanze che lo rendono significativo. Nel caso di specie è emersa non solo l’oggettiva sussistenza di stretti legami con esponenti di consorterie mafiose, ma la presenza all’interno della compagine sociale di soggetto esso stesso indicato come vicino ad ambienti mafiosi, nonché la partecipazione di un socio accomandatario ad altra società già attinta da informativa interdittiva.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Avuto riguardo alla particolare natura del contenzioso e delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Giulio Veltri, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *