Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 05-12-2013, n. 48790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza pronunciata il 21.2.2012 la corte di appello di Ancona dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione avanzata da B.G., ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla sentenza, passata in giudicato il 15.3.2010, con cui il tribunale di Piacenza, in data 25.1.2010, aveva confermato la sentenza con cui il giudice di pace di Piacenza aveva condannato il suddetto B. alla pena di Euro 300,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, cpv. 594 e 612 c.p., commessi in danno di P.M..
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione il B., lamentando, da un lato il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, per la mancata comunicazione al ricorrente, da parte della corte di appello, del parere del pubblico ministero, richiesto dalla corte territoriale ed acquisito agli atti, di cui la stessa corte ha tenuto conto nella decisione resa, citandolo nelle premesse dell’ordinanza impugnata;
dall’altro il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 634 c.p.p., comma 1, in quanto la corte territoriale, nel pronunciare in via preliminare l’inammissibilità della richiesta di revisione, non si è arrestata, come avrebbe dovuto, alla valutazione della non manifesta infondatezza della richiesta stessa, ma ha proceduto ad un approfondito esame è contenuto delle nuove prove addotte dalla difesa, ponendole a confronto con le risultanze probatorie già acquisite, operando, in tal modo, una valutazione riservata alla fase del contraddittorio.
Con requisitoria scritta, depositata il 4.1.2013, il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. xxx xxxx, chiedeva che il provvedimento impugnato fosse annullato con rinvio.
Tanto premesso, il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo posto a suo fondamento, in esso assorbito il secondo motivo di impugnazione.
Invero, come lamentato dal ricorrente, dall’esame degli atti, consumabili essendo stato dedotto un error in procedendo, si evince che non risulta comunicato al B. il parere espresso dal procuratore generale il 23.12.2011 (cfr. f. 33), espressamente menzionato nel provvedimento della corte territoriale, che, come correttamente rilevato nella requisitoria scritta del sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha sviluppato argomentazioni corrispondenti al contenuto del citato parere, con particolare riferimento alla impossibilità di qualificare come prova nuova le deposizioni di quei testi di cui si chiedeva l’escussione, già ritenuta superflua nel giudizio presupposto.
Ciò ha determinato la nullità della dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla corte territoriale per violazione del principio del contraddittorio.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, infatti, nonostante non sia previsto nessun parere da parte del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, tuttavia, quando tale parere sia irritualmente acquisito, ai fini della valutazione sull’ammissibilità della richiesta, esso, purchè, come nel caso in esame, abbia contenuto argomentativo, deve essere comunicato al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, a pena di nullità della dichiarazione di inammissibilità pronunciata con ordinanza resa de plano (cfr. Cass., sez. un., 19/01/2012, n. 15189, D., rv. 252020).
Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla corte di appello dell’Aquila per nuovo giudizio sulla menzionata richiesta di revisione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello dell’Aquila per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *