Corte di Cassazione – Sentenza n. 27032 del 2011 Alloggi di edilizia popolare famiglia intossicata dall’ossido di carbonio per malfunzionamento della canna fumaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Rilevato in fatto

Il Tribunale di L’Aquila in composizione monocratica, con sua sentenza del 28/972010 pronunziando in sede di appello avverso sentenza di condanna pronunziata dal Giudice di Pace di L’Aquila, nei confronti di A. A. ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l’imputato e il responsabile civile al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per quel grado di giudizio.
L’imputato A., e il responsabile civile ex art. 575 cpp, hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere, ciascuno secondo la sua collocazione processuale, l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All’udienza pubblica del 15/3/2011 i ricorsi sono stati decisi con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Ritenuto in diritto

L’A. è stato chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 590 co. 1 e 4 del cp., perché nella sua qualità di direttore dell’Ater e come tale amministratore del condominio dell’immobile Ater nel quale era collocato l’appartamento n. 880, abitato dalla famiglia A. per negligenza imperizia e imprudenza, omettendo di munire il comignolo della canna fumaria dell’immobile stesso di sistemi adatti a consentire un normale deflusso dei fumi e ad impedire la nidificazione di animali, nonché di effettuare operazioni periodiche di controllo e pulizia della canna medesima, cagionava nell’ottobre 2005 ad (…) (…) (…) e (…) una intossicazione da ossido di carbonio con lesioni dalle quali derivò per i detti abitanti una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a gg. 20.
Il ricorso dell’A. premette alle censure formulate, la considerazione che per la vicenda descritta in rubrica, il soggetto contrattualmente incaricato della manutenzione dell’impianto di riscaldamento fonte del sinistro fu accusato di avere falsamente attestato di aver verificato i fumi di combustione dell’impianto medesimo nel 2004 e di aver utilizzato a tale scopo i modelli di verifica relativi al 2002 così inserendo nella vicenda lesiva un fattore causale alternativo sufficiente ed adeguato a produrre, da solo, i fatti reato peraltro in una situazione nella quale l’Ater gestiva 5000 appartamenti. Da tale diversa responsabilità era derivata sentenza di condanna per lesioni del manutentore M. peraltro in concorso al 50% con l’A. conduttore dell’appartamento considerato nel processo.
Il ricorso dell’A. denunzia:
il difetto di motivazione, sua illogicità manifesta, travisamento delle risultanze di specifici atti del processo in dettaglio richiamati in una ai contenuti di deposizioni testimoniali raccolte nel processo e a riferiti criteri di distribuzione degli oneri di manutenzione degli impianti di riscaldamento tra Ater e conduttori degli appartamenti che troverebbero conforto in specifica documentazione depositata e menzionata.
2 Violazione della legge penale e dei principi dalla stessa presidiati in punto di attribuzione della colpa e di individuazione del nesso di causalità artt. 42, 43 terzo cpv., 40 co. 2A cp., parallelo difetto di motivazione e illogicità della stessa. Sottolinea il ricorrente che il direttore dell’Ater ha potere di gestione amministrativa e finanziaria dell’Azienda, ma non ha alcun potere di sostituzione del Presidente, che è il vertice dell’Azienda e non è comunque amministratore di alcun condominio. Il direttore si occupa della perfetta organizzazione degli uffici e della vigilanza sul loro funzionamento, non anche del patrimonio e della manutenzione del patrimonio alle quali è dedicata una specifica struttura operativa con il proprio budget di spesa.
Il ricorso del responsabile civile, esemplato sul testo del ricorso dell’imputato, denunzia : il difetto di motivazione, sua illogicità manifesta, travisamento delle risultanze di specifici atti del processo in dettaglio richiamati in una ai contenuti di deposizioni testimoniali raccolte nel processo e a riferiti criteri di distribuzione degli oneri di manutenzione degli impianti di riscaldamento tra Ater e conduttori degli appartamenti che troverebbero conforto in specifica documentazione depositata e menzionata.
2 Violazione della legge penale e dei principi dalla stessa presidiati in punto di attribuzione della colpa e di individuazione del nesso di causalità artt. 42,43 terzo cpv., 40 co. 2″ cp., parallelo difetto di motivazione e illogicità della stessa
Questa Corte rileva che la decisione impugnata, a fronte della allegazione della esistenza di una delega di funzioni ad apposita struttura tecnica dell’Azienda e al suo dirigente, oltretutto dotati di capacità di spesa entro un tetto prefissato, e a fronte della allegazione di fatti volontari di terzi che occultarono all’Ater e al suo direttore, la mancata effettuazione di pulizia periodica della canna fumaria nonchè dell’altra allegazione di una accertata omissione dell’inquilino che non attivò la struttura tecnica preposta dell’Ater non ha fornito alcuna motivazione sulle questioni poste e sulla documentazione che poteva dare ad esse fondamento. La sentenza finisce così col lasciare senza motivazione alcuna la affermazione della addebitabilità della omissione fonte delle lesioni per cui è processo, al direttore dell’Ater, ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla causalità alternativa sufficiente ( e indipendente) derivante dalla volontaria falsificazione operata da terzi che rappresentarono come compiuta una manutenzione programmata che invece mai fu svolta, ha omesso, al di là di alcune espressioni congetturali prive di ragionato fondamento giuridico, di individuare una colpa del direttore Ater per omissione di controllo e di impulso verso le strutture tecniche dipendenti, ha omesso di valutare alla luce dei documenti allegati dalla stessa parte civile, se la causalità della colpa fosse addebitabile ad altri soggetti (gli inquilini) ove pattiziamente onerati di obbligazioni di manutenzione della canna fumaria e di segnalazione all’Ater di mancati interventi sulla stessa.
La sentenza impugnata deve per queste ragioni essere annullata con rinvio al Tribunale di L’Aquila, quale giudice dell’appello) che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti di questo giudizio

Depositata in Cancelleria il 11.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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