T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 75

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza passata in giudicato il Giudice ordinario di Bologna in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione.

La sentenza del G.O. ha condannato l’Amministrazione al pagamento della rivalutazione della I.I.S. anche per il futuro.

2. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il Ministero della salute ha rideterminato, a far data dal 31 maggio 2010, l’ammontare dell’indennizzo ex lege 210/1992, senza la corresponsione della suddetta rivalutazione.

Secondo al tesi difensiva del ricorrente, che ha provveduto a diffidare formalmente il Ministero, la modifica normativa citata non inciderebbe sulla posizione del ricorrente già definita dalla sentenza passata in giudicato. Inoltre, la tesi difensiva sviluppa ampiamente argomentazioni giuridiche volte comunque a sostenere l’inapplicabilità della sopravvenuta normativa per contrasto con i principi costituzionali, comunitari e della C.E.D.U..

3. Il ricorrente a tal fine ha proposto il giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo per ottenere la disapplicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e conseguentemente la condanna del Ministero al pagamento della I.I.S. rivalutata anche per il futuro, nonché in subordine per ottenere l’accertamento della cristallizzazione dell’importo dell’indennizzo ex lege 210/1992 comprensivo della rivalutazione per indennità integrativa speciale così come maturata al 31 maggio 2010.

4. La causa, dopo ampia discussione orale è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio.

5. In linea di diritto occorre preliminarmente richiamare l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 473; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 07 aprile 2010, n. 953), dove poi l’indicazione del bene della vita deve avvenire a seguito di una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum (così Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312).

Il giudicato formatosi sull’oggetto del contendere costituisce vero e proprio giudicato sul rapporto controverso ai sensi dell’art. 2909 c.c., facente stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il "titolo" dell’azione ed il "bene della vita" che ne forma oggetto, e si estende, oltre che alle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche a quelle proponibili in via di azione ed eccezione (deducibile) che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia, restando tuttavia salva ed impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato (v. in tal senso, ex plurimis, Consiglio di stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4586; C.d.S., Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 873; C.d.S., Sez. VI, 7 giugno 2005, n. 2920; C.d.S., Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 38), ivi comprese le sopravvenienze normative (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 07 aprile 2010, n. 95; Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7778).

In argomento, vale richiamare la distinzione tra contenuto dichiarativo del giudicato (relativo alla situazione giuridica accertata) e contenuto precettivo (relativo alla regola di condotta futura delle parti), con la conseguenza che:

– nel primo caso, il giudicato è intangibile dalla legge sopravvenuta retroattiva che entra in conflitto con il contenuto tipico dell’accertamento giustiziale, in virtù del principio costituzionale di separazione dei poteri;

– nell’altro, invece, quando si verta in ipotesi di situazioni giuridiche durevoli, il contenuto precettivo non può essere esteso alle somme maturate successivamente al giudicato e nel vigore di una norma sopravvenuta (Cons. St., sez. IV, 6 novembre 1998 n. 1439).

Infatti, il principio di diritto affermato dal giudicato non può essere ritenuto estensibile alla parte "continuativa" delle prestazioni durevoli che insorgono giorno dopo giorno rispetto al giudicato stesso e coperta dalla norma sopravvenuta che ha ridisciplinato la materia (Consiglio di stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8931).

Nel caso concreto il sopravvenuto D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito il legge 122 del 29 luglio 2010, successivo alla sentenza del G.O. che ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione, ha completamente modificato l’assetto previsto dall’originaria disciplina di cui alla legge 210/1992 disponendo all’art. 11, commi 13 e 14 che "Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. ".

6. Sulla rilevanza di detta normativa sopravvenuta la sentenza passata in giudicato ovviamente non si è mai pronunciata (Consiglio di stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8931) e, pertanto, tutte le questioni giuridiche interpretative sostanzialmente dirette a disapplicare la nuova normativa, preclusiva della rivalutazione della I.I.S. per contrasto con i principi costituzionali, comunitari e della C.E.D.U., costituiscono questioni nuove non coperte dal giudicato di cui oggi si chiede l’ottemperanza.

7. Né è consentito richiedere in sede di ottemperanza una pronuncia sostanzialmente nuova in ordine alla rilevanza o meno della sopravvenuta normativa in quanto ciò deve avvenire nell’appropriata sede di cognizione, con le garanzie dei vari gradi di giudizio ivi previsti che, nella materia in contestazione, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario il quale, del resto, si è già pronunciato sulla spettanza del diritto all’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione.

8. In definitiva, fermo restando il diritto, non contestato, a percepire l’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione, fino al 31 maggio 2010, sulla base di quanto statuito dalla sentenza del G.O. passata in giudicato, il presente ricorso, con cui si deducono nuove questioni è inammissibile in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

9. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa attesa la novità delle questioni giuridiche dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Grazia Brini, Consigliere, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *