Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 05-12-2013, n. 48762

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunciata il 3.5.2012 la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il tribunale di Sassari, in data 31.5.2007, aveva condannato S. S., imputato del delitto di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la sentenza di secondo grado, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione il S., lamentando il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 63, 99 e 157 c.p. e art. 531 c.p.p., per non avere la corte territoriale, a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, dichiarato l’estinzione del reato innanzi indicato per intervenuta prescrizione.

Tanto premesso, il ricorso va accolto, essendo fondato il motivo su cui si fonda.

Ed invero, come correttamente rilevato dal ricorrente, nel caso in esame, pur essendo stata contestata al S. la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, il giudice di primo grado, nel condannare l’imputato alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 350,00 di multa, corrispondente al minimo edittale della pena detentiva prevista dall’art. 625 c.p., comma 2 e di poco superiore al minimo edittale della pena pecuniaria di cui al medesimo articolo, non ha operato alcun aumento per la recidiva contestata, come rilevato in motivazione dalla stessa corte territoriale. Ciò incide sul calcolo del termine di prescrizione, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, condiviso dal collegio, secondo cui della pur contestata recidiva e del conseguente aumento di pena ad essa collegato, quando tale circostanza non sia stata valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perchè maturi la prescrizione del reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2, 08/04/2009, n. 18595, P. e altro, rv. 244158; Cass., sez. 2, 17/12/2004, n. 11008, M. e altro, rv. 231772). Ne consegue che, in applicazione dell’art. 157, c.p., come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, secondo il quale "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge", dovendosi avere riguardo, nel caso in cui la legge stabilisca per il reato congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria, alla sola pena detentiva, pari, nel caso in esame, a dieci anni di reclusione, il termine della prescrizione del reato per il quale il S. ha riportato condanna, commesso il (OMISSIS), risulta perento, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, alla data del 15.1.2011, ben prima, dunque, della pronuncia della corte territoriale, che avrebbe dovuto rilevarla d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame sul punto.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di S.S. va, dunque, accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per decorso del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *