Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 13-11-2013, n. 45643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.5.2010 il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Frattamaggiore disponeva – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – nei confronti di P.G., l’applicazione della pena di mesi 4 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, e con la diminuente del rito, ed il beneficio della sospensione condizionale, per reato di cui all’art. 483 c.p.(ascritto all’imputata per avere attestato falsamente lo smarrimento della carta di circolazione di due autovetture (acc. in data (OMISSIS)), così ottenendo il duplicato dei documenti di circolazione e certificati di proprietà.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), la erronea applicazione della legge penale. Rilevava in tal senso la erronea qualificazione del fatto, ritenendo insussistente l’ipotesi prevista dall’art. 483 c.p..

A riguardo evidenziava che la denuncia di smarrimento del documento non è destinata a provare la verità del fatto storico, e dunque non sussiste l’elemento oggettivo del reato.

Per tali rilievi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Il PG in Sede ha formulato richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Deve rilevarsi che il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero va in primo luogo evidenziato che nella specie non si configura la inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, atteso che nell’atto di impugnazione si discute della qualificazione giuridica del fatto, che rientra nell’ambito della valutazione compiuta dal giudice in ordine alla corretta applicazione della legge penale (v. sul punto Sezioni Unite, 28.4.2000, n. 5, PG in proc. Neri – per cui con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore si di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b).

Tanto premesso deve ritenersi priva di fondamento la censura del ricorrente, in riferimento al fatto contestato, alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale sancito da questa Corte, per cui va annoverata sentenza Sez. 5^ – in data 1.9.1999, n. 10388, RV 214192 – ove si stabilisce che in tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico sussiste l’elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia – ricevuta da ufficiale di polizia giudiziale – di smarrimento di targhe e documenti di circolazione invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario del procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestandola la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi la cui natura vincola il denunciante all’obbligo di dichiarare il vero – v. altresì Sez. 5, 8.3.2007 n. 13850 – Rv 236533, in senso conforme, per ipotesi di falsa denuncia di smarrimento della patente di guida.

Pertanto deve ritenersi rettamente applicata nel caso di cui si tratta la fattispecie normativa prevista dall’art. 483 c.p., essendo attribuita all’imputata la condotta consistita nell’avere – mediante presentazione al Comando della tenenza dei Carabinieri di Sant’Antimo, rispettivamente in data 20/4/2007 e il 21/3/2007, attestato falsamente lo smarrimento della "carta di circolazione delle vetture indicate in rubrica e del relativo certificato di proprietà, essendo tale condotta rispondente agli elementi costitutivi del reato ex art. 483 c.p..

Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013

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