Corte di Cassazione – Sentenza n. 24886 del 2011

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del 9 febbraio 2007 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato A.F. colpevole del reato di cui agli artt. 46, 76 d.p.r. n. 445/2000 in relazione all’art. 483 e, per avere, nel contesto dell’autocertificazione indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura e volta ad ottenere la nomina a Vice Procuratore Onorario nonché nella documentazione ad essa allegata, dichiarato contrariamente al vero di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa in materia, laddove, per contro, veniva accertato che ali ‘atto della presentazione della predetta domanda di nomina lo stesso rivestiva la carica di consigliere comunale nel Comune di San Teodoro, costituente causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 71 bis in relazione all’art. 41 quater comma 1 lett. a) dell’ordinamento giudiziario e 5 DM 4.5.2005 e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza della legge penale con riferimento all’art. 483 c.p. e di altre norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e precisamente dell’art. 38 dpr_445_2000, comma 3, e 76, 47 e 48 dello stesso decreto. Rileva, in proposito, che la dichiarazione non era stata sottoscritta in presenza di funzionario addetto né era stata presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità.
Il secondo motivo deduce mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione, sul rilievo che non era stato considerato che l’imputato non aveva reso alcuna dichiarazione autografa, datata e sottoscritta, ma si era limitato ad apporre una crocetta nel riquadro corrispondente.
Il terzo motivo lamenta la mancata considerazione di un motivo aggiunto ritualmente presentato, sul rilievo che l’A. quale consigliere comunale di un Comune della Regione Sicilia aveva la prerogativa ex art. 13 u.c. della legge_regione_Sicilia_31_1986 ed aveva sia il diritto a presentare la domanda per la selezione a vice procuratore onorario sia il diritto di dimettersi da consigliere comunale entro dieci giorni dalla nomina a vice procuratore onorario e prima di esercitare le funzioni; prima di assumere le funzioni di v.p.o. aveva dichiarato di essere consigliere comunale e non aveva accettato, sicché andava dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 51 c.p. per avere esercitato un diritto a lui spettante.
Il quarto motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione.
2. – Le prime due ragioni di censura possono essere esaminate congiuntamente, stante l’evidente rapporto di connessione e l’identica ratio contestativa. L’esame dell’incartamento processuale, consentito dal tipo di censura che contesta la sussistenza delle condizioni prescritte per l’attribuzione alla dichiarazione in atti della valenza attestativa della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rivela l’infondatezza della doglianza. Risulta, infatti, che l’apposito modulo destinato al Consiglio Superiore della Magistratura – dunque ad organo pubblico e compilato dall’imputato con la mendace dichiarazione, nella forma di sbarramento della casella corrispondente, relativamente all’asserita assenza di cause d’incompatibilità – era stato presentato alla Procura della Repubblica di Catania e ricevuto, per conto del Procuratore, da funzionario all’uopo incaricato. Non solo, ma in atti risulta formale dichiarazione dello stesso A., depositata contestualmente al modulo, attestante espressamente l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 19 ord.giud. Le modalità di presentazione, direttamente prodotte a pubblico funzionario, rendevano superflua l’allegazione di copia fotostatica di documento di identità, la cui allegazione, peraltro, è ordinariamente richiesta ai fini dell’identificazione del dichiarante, nel caso di specie, per l’appunto, accertata aliunde o, ad ogni modo, certa.
Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo, se è vero che manca l’espressa motivazione sul motivo aggiunto, è pur vero che la motivazione addotta dalla Corte di merito conteneva risposta implicita alla doglianza, nella parte in cui riteneva la falsità della dichiarazione con riferimento all’obbligo di dichiarare il vero al momento della presentazione della domanda, al di là di qualsiasi facoltà di rimuovere, in caso di nomina, la ragione di incompatibilità nel termine previsto dalla legislazione speciale, che, ad ogni modo – per quanto rilevato dal giudice di appello – avrebbe potuto costituire oggetto di espressa riserva. È appena il caso di osservare, del resto, che l’obbligo di dichiarazione veritiera era anche funzionale a consentire agli organi preposti allo scrutinio delle domande una verifica compiuta e pienamente consapevole sul possesso dei necessari requisiti per la nomina da parte degli aspiranti. Irrilevante è il richiamo alle disposizioni della legge della Regione Sicilia del 24.6.1986, n. 31, art. 13, riguardanti le cause di ineleggibilità od incompatibilità sopravvenute riguardo all’ufficio di consigliere comunale, provinciale e di quartiere, prevedendo la possibilità di rimozione delle stesse, anche attraverso il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 9. È di tutta evidenza, infatti, che si tratta di prerogativa concessa al fine di preservare, quanto più possibile, l’esito elettorale, e dunque di garantire la funzionalità ed il mantenimento dell’organo elettivo, da un punto di vista dell’ordinamento locale, ove invece, nel caso di specie, l’incompatibilità riguarda un’ottica esterna al contesto dell’amministrazione, ossia quella specifica dell’eletto che aspiri all’ufficio di vice procuratore onorario, rispetto al quale la qualità di consigliere comunale è ritenuta incompatibile, senza possibilità alcuna di traslatio della stessa prerogativa in diverso ambito istituzionale.
Infondata, infine, è l’eccezione di prescrizione che sostanzia il quarto motivo. Ed invero, alla data di scadenza naturale della prescrizione deve essere sommato il periodo di sospensione, pari a mesi due, di talché il relativo termine verrà a scadenza il 10.3.2011.
3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 21.06.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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