Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-09-2012, n. 14832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato, nei confronti dell’INPS, il diritto di P.G., nato il (OMISSIS), titolare di pensione sociale proveniente da invalidità civile totale, alla trasformazione della suddetta pensione in assegno sociale a decorrere dal 1 gennaio 1996, per l’irrilevanza, alla stregua del dettato normativo, del compimento del 65^ anno di età prima o dopo il 31 dicembre 1995.

2. Per la cassazione di questa sentenza l’Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

3. Con l’unico motivo, deducendo violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 153 del 1969, art. 26, con riferimento alla L. n. 118 del 1971, art. 19 e all’art. 11 preleggi, l’INPS censura l’interpretazione dell’art. 3 cit., osservando che l’assegno sociale può essere erogato solo nel caso in cui i requisiti per il conseguimento della prestazione sostitutiva – ivi compreso quello dell’età anagrafica – si siano perfezionati nella vigenza della L. n. 335 del 1995 e, pertanto, dal 1 gennaio 1996.

4. Il ricorso è fondato.

5. Premesso che l’ammissione di mutilati ed invalidi civili alla pensione sociale (di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26), in sostituzione della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13) – "dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni" – ha carattere automatico, va osservato che, sopraggiunta la L. 8 agosto 1995, n. 335, l’art. 3 comma 6 ha così disposto: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto i 65 anni di età e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240. 000, denominato assegno sociale".

6. Quanto agli effetti che conseguono a detta ultima disposizione, questa Corte, con numerose sentenze, ex multis, Cass. 18825/2008, ha evidenziato che da tale norma non è possibile ricavare l’abolizione – a far tempo dal 1 gennaio 1996, appunto – delle pensioni sociali precedentemente conseguite nel vigore della rispettiva disciplina (L. 30 aprile 1969, n. 153 art. 26 cit.) – al compimento del 65^ anno di età. "Patimenti non ne risulta l’abrogazione (ai sensi dell’art. 15 disp. gen.), espressa oppure tacita – per incompatibilità con la sopravvenuta istituzione dell’assegno sociale, appunto, in luogo della pensione sociale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, cit.) – della prospettata sostituzione automatica (ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, comma 1, cit.) – al compimento del sessantacinquesimo anno di età – della stessa pensione sociale alla pensione di inabilità oppure all’assegno di invalidità, in favore di mutilati ed invalidi civili (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, cit). Coerentemente, mutilati ed invalidi civili – titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 cit.) – sono ammessi alla pensione sociale oppure all’assegno sociale (ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, comma 1, cit.) – del pari automaticamente – a seconda che "il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni" cada (o meno) prima della data (1 gennaio 1996) della istituzione dell’assegno sociale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, cit.), in luogo della pensione sociale (sul punto, vedi Cass. n. 18713, 17083/2004). In altri termini, mutilati ed invalidi civili – titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità – continuano a percepire la pensione sociale – conseguita, al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il novembre 1995 mentre hanno diritto, invece, all’assegno sociale, ove la stessa età (di sessantacinque anni, appunto) sia stata raggiunta in data successiva (cioè dal dicembre 1995 in avanti)".

7. Poichè, nel caso di specie, il compimento del 65^ anno di età è avvenuto il 1 gennaio 1987, il P. continua a percepire la pensione sociale e non ha diritto all’assegno non reversibile istituito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante, ai fini del diritto all’attribuzione del predetto assegno, l’avvenuto compimento dei 65 anni di età ben prima del mese di dicembre 1995, è incorsa nelle denunciate violazioni di legge; sicchè la detta pronuncia, in accoglimento del ricorso dell’Istituto, deve essere cassata.

8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda originariamente proposta da P.G..

9. Le spese di lite seguono la soccombenza non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese processuali, in relazione alla necessaria indicazione, fin dall’atto introduttivo del giudizio, dell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma (ex multis, Cass. 10875/2009; Cass. 17197/2010; Cass. 13367/2011; Cass. 5363/2012).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P. G.; condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali liquidate, per il presente giudizio, in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge; per il primo grado di giudizio, in Euro 1.800,00, di cui Euro 900,00 per onorari;

per il giudizio di appello in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

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