Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14821

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Svolgimento del processo

L.A., in data 25 gennaio 2005, notificò alla Fondazione Città del Ragazzo – già Città del Ragazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, atto di precetto per il pagamento della somma di Euro 218.784,40, quale importo residuo a lui dovuto in forza di sentenza pronunciata dalla sezione lavoro del Tribunale di Messina in grado di appello. Trascorso infruttuosamente il termine di legge, il precettante procedette quindi a pignorare presso il terzo – Comune di Messina – le somme dallo stesso dovute alla Fondazione.

Questa propose opposizione all’esecuzione, contestando il diritto del L. a procedere ad esecuzione nei suoi confronti. Dedusse di essere entità autonoma e distinta dall’Istituto Città del Ragazzo, nei cui confronti era stata emessa la sentenza costituente titolo esecutivo e di potere essere convenuta esclusivamente in qualità di erede con beneficio d’inventario di Padre T.A..

Evidenziò anche che dei beni relitti dal de cuius neppure faceva parte l’immobile i cui canoni, dovuti dall’Ente territoriale, il L. aveva sottoposto ad esecuzione.

Costituitosi in giudizio, L.A. contestò la fondatezza della proposta opposizione, chiedendone il rigetto. Assunse che la Fondazione era subentrata non solo nella titolarità dei beni immobili facenti capo all’Istituto Città del Ragazzo, ma nei servizi e nelle attività dallo stesso espletati, svolgendoli senza soluzioni di continuità. Spiegò, in subordine e in via riconvenzionale, azione revocatoria al fine di sentir dichiarare l’inefficacia del conferimento alla Fondazione di beni immobili da parte di Padre T.A., trattandosi di atto in frode ai creditori. Con sentenza del 24 aprile 2008 il Tribunale di Messina, in accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento, nonchè di tutti.

gli atti conseguenti e successivi.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte L.A., formulando sei motivi, con pedissequi quesiti.

L’intimata Fondazione Città del Ragazzo non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, deduce l’esponente che la proposta opposizione era basata su una pretesa carenza di legittimazione passiva per essere la Fondazione entità autonoma e diversa dal debitore Istituto Città del Ragazzo, nei cui confronti era stata emessa la sentenza posta in esecuzione.

Considerato allora che l’opposto L. aveva dedotto che la Fondazione era subentrata all’Istituto non solo nella titolarità dei beni, ma anche nelle attività e nei servizi, e quindi nei rapporti obbligatori, l’indagine del giudice di merito avrebbe dovuto essere limitata alla sussistenza del controverso subentro.

Sennonchè il decidente aveva incentrato la sua analisi sulla personalità giuridica dell’Istituto Città del Ragazzo, affermando che l’ente ne era privo, benchè nessuna eccezione al riguardo fosse stata sollevata dall’opponente e si trattasse, pertanto, di tema non controverso tra le parti.

2 Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Il Tribunale che, al fine di decidere in ordine alla dedotta trasformazione dell’Istituto Città del Ragazzo nella Fondazione opponente, quale presupposto della legittimazione passiva oggetto di controversia, aveva indagato – e negato – la personalità giuridica del primo, non aveva indicato gli elementi probatori posti a fondamento della scelta decisoria adottata, scelta che, in effetti, non era sorretta da alcuna emergenza istruttoria.

Aggiunge l’esponente che, in ogni caso, dal processo erano emersi numerosi indici indicativi della personalità giuridica dell’Istituto, quali le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Fondazione all’udienza del 21 dicembre 2006 (riportate, nei punti salienti, in ricorso), nonchè il fatto incontrovertibile che lo stesso era uno dei soggetti del rapporto di lavoro intercorso con L.A., come emergeva inequivocabilmente dalla sentenza posta in esecuzione. Non a caso era stato il predetto Istituto a dare mandato al difensore, a costituirsi e a difendersi nel giudizio intentato dal L..

3 Con il terzo motivo l’impugnante torna a denunciare violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Le critiche si appuntano contro il visibile contrasto tra l’affermazione secondo cui era innegabile la sostanziale trasformazione in Fondazione dell’Istituto Città del Ragazzo (pag. 3 della impugnata sentenza) e la successiva negazione della trasformazione stessa.

Secondo l’esponente il giudice di merito, nell’adottare tale scelta decisoria, avrebbe trascurato elementi di prova decisivi quali: a) le già richiamate dichiarazioni fatte dal legale rappresentante della Fondazione in sede di interrogatorio formale, allorchè ebbe ad ammettere che tutti i rapporti negoziali dell’Istituto si erano trasferiti in capo alla Fondazione; b) vari documenti – specificamente indicati in ricorso – nei quali la Fondazione aveva espressamente dichiarato di essere subentrata all’Istituto Città del ragazzo; c) la sentenza n. 612 del 2008 del Supremo Collegio che, decidendo sul ricorso per cassazione proposto dalla Fondazione Città del Ragazzo nella spiegata qualità di erede con beneficio d’inventario di Padre T.A., già direttore e legale rappresentante dell’Istituto Città del Ragazzo, avverso la pronuncia n. 274 del 2004, emessa in sede di appello dal Tribunale di Messina, sezione lavoro, nel giudizio tra il L. e l’Istituto Città del Ragazzo, aveva riconosciuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, sul presupposto che la Fondazione Città del Ragazzo fosse a questo succeduta in proprio, e non quale erede con beneficio d’inventario di Padre T. A., conseguentemente dichiarando inammissibile il ricorso.

Evidenzia segnatamente l’esponente che, malgrado la indicazione, nella comparsa conclusionale del 7 febbraio 2008 e nella successiva memoria del 28 marzo 2008 nonchè nelle note di replica della controparte, della predetta sentenza, il giudice di merito l’aveva completamente ignorata al pari, del resto, degli altri documenti prodotti.

4 Con il quarto mezzo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, con riferimento alla mancata pronuncia sull’eccezione di giudicato espressamente proposta negli atti difensivi testè richiamati.

5 Con il quinto lamenta invece violazione dell’art. 2112 cod. proc. civ., comma 2 e art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5.

Evidenzia che nella memoria difensiva del 20 maggio 2005 aveva specificamente dedotto che con la donazione si era verificato il subentro della Fondazione Città del Ragazzo non solo nella titolarità dei beni immobili, ma anche nelle attività e nei servizi ad essi connessi e facenti capo all’Istituto, di talchè nella fattispecie ricorrevano le condizioni per l’applicazione della disciplina del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 cod. civ., comma 2. Lamenta quindi che il giudice di merito abbia omesso ogni pronuncia sul punto.

6 Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2901 cod. civ., comma 1 e art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5.

Espone che nella memoria del 20 maggio 2005 il L. aveva proposto nei confronti di Fondazione Città del Ragazzo, in via riconvenzionale, azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., chiedendo che venisse dichiarata nulla (rectius, inefficace) la donazione dei beni immobili i cui proventi – costituiti dai canoni di locazioni corrisposti dal conduttore – erano stati sottoposti a pignoramento, per il pregiudizio che ne derivava alle sue ragioni. Ora, anche su tale domanda il decidente aveva del tutto omesso di pronunciare.

7 I primi tre motivi di ricorso, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione, sono fondati per le ragioni che seguono.

Per quanto riportato nella sentenza impugnata, la stessa Fondazione, opponendosi all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti, ebbe a dedurre di potere essere chiamata a rispondere dei debiti già facenti capo all’Istituto Città del Ragazzo, nella sola qualità di erede con beneficio di inventario di Padre T.A., fondatore e direttore dell’Istituto fino al momento del decesso, beni dei quali non faceva parte l’immobile i cui canoni di locazione erano stati staggiti, per essere lo stesso stato oggetto di una precedente donazione, all’atto della costituzione della Fondazione. Passando poi a motivare la scelta decisoria adottata, ha rilevato il giudice di merito che, come non a torto posto in evidenza dal L., nella fattispecie, si era avuta la sostanziale trasformazione in Fondazione dell’Istituto Città del Ragazzo, di talchè la donazione all’Ente di tutti gli immobili già di proprietà del sacerdote T., tra i quali quelli che ospitavano la struttura, era stato l’espediente per fare subentrare la Fondazione nell’esercizio delle attività dell’Istituto.

Malgrado ciò, secondo il decidente, non era possibile sorvolare sulla circostanza che l’unico rapporto di successione che si era venuto ad istituire tra l’Istituto Città del Ragazzo – che, in quanto privo di personalità giuridica, nessuna autonomia patrimoniale poteva avere – e la Fondazione, era quello derivante dall’accettazione con beneficio d’inventario di quanto residualmente caduto in successione mortis causa al momento del decesso del religioso, successivamente aggiungendo, nell’ambito di un iter argomentativo piuttosto criptico e tortuoso, che nessuna reciproca autonomia patrimoniale sussisteva tra l’Istituto Città del Ragazzo e il sacerdote T., e che dunque l’erede di quest’ultimo aveva pure assunto le vesti di avente causa dall’Istituto.

In tale contesto, a giudizio del Tribunale, era possibile aggredire in executivis i soli beni che erano entrati a far parte del patrimonio della Fondazione per effetto della predetta accettazione con beneficio d’inventario di quanto caduto in successione alla morte di T. e null’altro.

8 Questi essendo i punti salienti delle ragioni addotte a fondamento della decisione impugnata, osserva preliminarmente il collegio che è anzitutto innegabile la frattura, sul piano logico, tra il riconoscimento di una sostanziale trasformazione dell’Istituto in Fondazione e la ritenuta fondatezza della proposta opposizione; così come è innegabile il carattere meramente assertivo della ritenuta assenza di personalità giuridica dell’Istituto Città del Ragazzo, affermazione non suffragata dall’indicazione di alcun elemento emerso dalla espletata istruttoria. A ciò aggiungasi, in una prospettiva più spiccatamente giuridica, che la non negata identità tra l’attività svolta dall’Istituto e quella svolta dalla Fondazione, avrebbe imposto al decidente un ben più attento approccio con il contesto probatorio di riferimento; nonchè un serrato confronto con il contenuto normativo dell’art. 2112 cod. civ.. Non è superfluo in proposito ricordare che, per consolidato diritto vivente, costituisce trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica, qualora l’entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, con l’ulteriore e decisiva precisazione che non osta, alla configurabilità del trasferimento, la mancanza di un fine di lucro, purchè sussista un’organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio caratterizzati dall’obbiettiva economicità, e cioè dalla tendenziale attitudine dell’attività svolta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi impiegati (confr. Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8262; Cass. civ. 2 agosto 2002, n. 11622).

9 Ma anche a prescindere da tali rilievi, l’errore giuridico di fondo in cui è incorso il Tribunale è che, per quanto qui interessa, del tutto irrilevante è stabilire da quale sfera giuridica provenga la posizione debitoria nei confronti del L., di cui l’opponente è stata chiamata a rispondere: e invero, sia che si consideri la Fondazione come Ente in cui si è trasformato l’Istituto Città del Ragazzo o nel quale questo, già dotato di personalità giuridica, è rimasto assorbito; sia che la si consideri come erede, ancorchè beneficiato, di Padre T.A., tenuto a rispondere personalmente e solidalmente insieme con l’Istituto delle obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti dei terzi, ex art. 38 cod. civ., il titolo costituito dalla sentenza n. 274 del 2004, del Tribunale di Messina resta, in ogni caso, azionabile nei confronti della Fondazione.

10 Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che del tutto impropriamente il giudice di merito, dopo avere dato per scontato che la Fondazione, in quanto erede del T., aveva assunto le vesti di avente causa dell’Istituto, ha negato che il L., creditore dello stesso, potesse agire in executivis su beni non facenti parte dell’asse. Valga al riguardo considerare, sul piano dogmatico, che l’erede beneficiato è pur sempre erede e, come tale, successore del defunto anche nei debiti; che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario – mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell’erede intra vires hereditatis – è invero comunque dichiarazione di volere accettare l’eredità, sicchè l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni; che, non a caso, l’eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell’intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass. civ. 19 marzo 2007, n. 6488; Cass. civ. 14 marzo 2003, n. 3791); che, invero, la limitazione della responsabilità dell’erede entro il valore dei beni ereditari, per avere il chiamato accettato con beneficio d’inventario, va dedotta e provata da chi vi abbia interesse, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (confr. Cass. civ. 26 giugno 2007, n. 14766;

Cass. civ. 14 marzo 2003, n. 3791).

Deriva da quanto sin qui detto che, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, nel quale resta assorbito l’esame degli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012
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