Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 23-10-2013, n. 43367

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Svolgimento del processo
Con ordinanza del 26 giugno 2012, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avezzano non convalidava l’arresto in data 20 giugno 2012 eseguito dai Carabinieri della stazione di Trasacco in danno di J.L. e F.A. per furto di una batteria installata su un autocarro, reato aggravato dall’aver agito su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede ed in orario notturno, circostanza di tempo tale da ostacolare la pubblica privata difesa.
Il giudice indicava quale ragione della non convalida la scarsa gravità del fatto e l’irrilevante pericolosità per il primo indagato e l’assenza all’udienza di convalida per il secondo.
2. Contro l’ordinanza ricorre il procuratore di Avezzano, deducendo vizio di motivazione, con riferimento ad entrambi gli indagati.
Quanto al J.L., secondo il ricorrente ricorreva la gravità del fatto a giustificazione dell’arresto, in considerazione delle circostanze di fatto (orario notturno, esposizione della cosa pubblica fede, pluralità dei soggetti), che in un piccolo centro agricolo ad alta concentrazione di cittadini non comunitari, privi di fissa dimora, sono tali da suscitare allarme sociale; ricorreva altresì la pericolosità dell’agente, per essere gli autori del delitto cittadini non comunitari, privi di stabile occupazione e di una certa dimora. Quanto al secondo indagato, l’assenza all’udienza di convalida era una circostanza del tutto irrilevante, conseguente alla remissione in libertà disposta dal pubblico ministero, che consentiva all’indagato la libera scelta di presenziare o non presenziare all’udienza.
3. Con memoria pervenuta il 2 maggio 2013, il difensore degli indagati, avv. xxx xxx, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ed in subordine di rigettarlo. Il difensore evidenzia che il provvedimento del gip è motivato e che il pubblico ministero ricorrente si limita ad indicare due circostanze, l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e l’orario notturno, che non sono sufficienti a destare particolare allarme sociale. Con riferimento la posizione di F.A., si evidenzia che la presenza in aula dell’indagato è condizione necessaria convalida.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del procuratore di Avezzano è fondato.
1.1 Questa Corte ha più volte affermato il principio che nel giudizio di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell’osservanza dei requisiti formali dell’arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l’arresto (gravita del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto), da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto (Sez. 4^, Sentenza n. 14474 del 22/02/2007, Rv. 236204); tuttavia il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l’adozione con una verifica "ex ante", con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo "status libertatis". Ne deriva che il vaglio cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando egli ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell’uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa (Sez. 5^, n. 21577 del 27/03/2009, P.M. in proc. xxx, Rv. 243885; Sez. 3^, n. 35962 del 07/07/2010, P.M. in proc. xxx, Rv. 248479; Sez. 1^, n. 8708 del 08/02/2012, P.M in proc. xxx, Rv. 252217).
1.2 Orbene il ricorrente evidenzia come nel verbale di arresto la P.G. abbia indicato tutti gli elementi che le facevano ritenere grave il reato commesso e dai quali emergeva, quindi, il ragionevole uso dei poteri discrezionali della stessa polizia giudiziaria. E’ appena il caso di ricordare, sul punto, che in tema di arresto facoltativo in flagranza di reato la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravita del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano – e, per quanto già detto, è questo il caso – dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 6^, Sentenza n. 31281 del 06/05/2009, xxx, Rv.
244680).
1.3 Il giudice non si è attenuto agli indicati principi, avendo sovrapposto la propria valutazione a quella della polizia giudiziaria, senza considerare, ai fini della indicata valutazione di ragionevolezza richiestagli, gli indicatori di pericolosità sociale desumibili dall’assenza di stabile occupazione e di una fissa dimora, escludendo la gravita del fatto sulla base di un dato certo (lo scarso valore della res furtiva) e di un dato che è emerso successivamente (l’incensuratezza degli indagati), trascurando però gli ulteriori elementi indicati dal pubblico ministero ricorrente.
1.4 Quanto all’assenza dell’indagato F.A. va condiviso il rilievo del Sostituto Procuratore Generale, in ordine alla facoltatività della presenza e della assoluta irrilevanza della circostanza ai fini della decisione; viene peraltro segnalato un precedente di questa Corte, in termini, secondo cui "E’ illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale monocratico, investito della richiesta di convalida dell’arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi a causa dell’evasione dell’imputato dagli arresti domiciliari, disponendo la restituzione degli atti al P.M., in quanto la mancata presentazione dell’imputato all’udienza di convalida non costituisce impedimento alla convalida del provvedimento e alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il Tribunale deve provvedere in ordine alla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito a norma dell’art. 452 c.p.p." (sez. 6, n. 3410 del 25/1/2011, Confl., comp. In proc. xxx, rv. 249229).
2. In conclusione il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, perchè l’arresto è stato effettuato legittimamente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, perchè l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013

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