Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14817

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Svolgimento del processo
Con atto in data 03.12.1994 B.M. ed D.P.E. proponevano opposizione a precetto e all’esecuzione immobiliare promossa dal Fallimento della XX s.p.a., con l’intervento dalla XX s.p.a., presso il Tribunale di Belluno; deducevano la nullità e/o annullabilità per vizio del consenso e/o la risoluzione per inadempimento della XX s.p.a. del negozio/rapporto sottostante l’emissione dei titoli azionati e, con riguardo alla XX s.p.a., l’aver agito la stessa scientemente a danno dei debitori; chiedevano, quindi, previa sospensione dell’esecuzione, la dichiarazione di nullità di detto negozio ovvero pronunciarsi l’annullamento o la risoluzione, con la condanna delle esecutanti al risarcimento dei danni causati.
Si costituivano sia il Fallimento della XX s.p.a., sia la XX s.p.a., resistendo all’opposizione; in particolare il Fallimento chiedeva la revoca della disposta sospensione dell’esecuzione, dando atto che, per disposizione del G.D. del Fallimento, il tasso di interesse per tutte le procedure esecutive promosse e/o proseguite dalla Curatela doveva ammontare all’8,26% sino al pignoramento e successivamente corrispondere al tasso legale.
La causa, istruita con la prova orale dedotta da parte opponente, era interrotta all’udienza del 27.07.2005 a seguito della dichiarazione da parte del procuratore del decesso di B.M..
Alla riassunzione del giudizio di opposizione provvedeva D.P. E., in proprio e nella qualità di erede del marito B. M., con atto depositato in data 18.02.2006, ma – poichè nelle more e, precisamente, il 16.02.2006, il Fallimento aveva chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio – il Giudice del Tribunale di Belluno, riuniti i ricorsi e ritenuto ricostituito il contraddittorio, in esito alla notifica del ricorso per riassunzione della D.P., invitava le parti a precisare le conclusioni; quindi dichiarava, con sentenza depositata in data 17.02.2007, l’estinzione del giudizio di opposizione, con compensazione integrale delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.P. E. contro il Fallimento della XX s.p.a. e la XX s.p.a., nonchè nei confronti di B.P. e di B.A., svolgendo tre motivi.
Hanno resistito, depositando distinti controricorsi, sia la Banca XX s.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia s.p.a., per essere succeduta alla XX s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione, sia la XX s.p.a., quale cessionaria del credito azionato dal Fallimento della XX s.p.a..
In particolare la Banca XX s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere la sentenza dichiarativa dell’estinzione appellabile.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati P. e B.A., indicati dalla ricorrente come altri eredi di B.M..
Hanno depositato memoria sia la ricorrente, che la resistente XX s.p.a..
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione a contraddire formulata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., dalla ricorrente nei riguardi della XX s.p.a.: ciò, per la genericità e, comunque, per l’infondatezza del rilievo di "insufficienza" della documentazione depositata dalla suddetta società, a dimostrazione della qualità di avente causa dell’originario opposto Fallimento XX (copia provvedimento del G.D. del Fallimento di autorizzazione e lettera del curatore di conferma della cessione), nonchè in considerazione dell’inconferenza ai fini del perfezionamento della cessione di credito della notificazione e/o dell’accettazione della parte debitrice, che si assumono non essere intervenute.
1.1. La ricorrente ha svolto tre motivi di ricorso, segnatamente lamentando: a) violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, degli artt. 101, 102 110, 300, 303, 305, 307 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, per non avere il Tribunale disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del B. sulla "istanza" di estinzione;
b) violazione dell’art. 75 cod. proc. civ., commi 1 e 2, artt. 78 e 299 cod. proc. civ. e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, per non avere il Tribunale interrotto il processo per l’incapacità naturale di B.A.; c) violazione o falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e vizio di motivazione in punto di interpretazione delle domande e applicabilità della sospensione del periodo feriale a tutte le domande.
1.2. Il ricorso è inammissibile.
In via di principio si osserva che quando l’organo investito della decisione della causa ha struttura monocratica, la pronuncia di estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emessa in forma di ordinanza; la pronuncia conserva, invece, la sua natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (Cass. 28 aprile 2004, n. 8092); in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. ord., 22 giugno 2007, n. 14574).
1.3. Il presente ricorso mira alla cassazione della declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione, pronunciata con sentenza, trattandosi di causa affidata al giudice monocratico del Tribunale, per la quale non è, dunque, previsto il rimedio del reclamo previsto dall’art. 178 cod. proc. civ., comma 2, per il caso di ordinanza emessa dal giudice istruttore "che non operi in funzione di giudice unico".
Orbene detta sentenza, al pari di quella emessa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 308 cod. proc. civ., in esito al reclamo avverso l’ordinanza del giudice istruttore, siccome la legge non lo esclude, è soggetta ad appello, come del resto risulta chiaramente anche dell’art. 130 disp. att. cod. proc. civ., nel quale si prevede che nel giudizio d’appello contro la sentenza che ha provveduto sul reclamo, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in Camera di consiglio con sentenza (cfr. Cass. 6 ottobre 2004, n. 19973).
La sentenza all’esame, dunque, in quanto ha pronunziato sulla eccezione di estinzione, accogliendola, avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non già con ricorso per cassazione. Nè a rendere ammissibile il ricorso può valere la circostanza che la sentenza abbia dichiarato estinto un giudizio di opposizione all’esecuzione, la cui decisione – ratione temporis – sarebbe stata ricorribile per cassazione, dovendo la sentenza essere impugnata, in relazione all’eccezione di estinzione con essa decisa, con il mezzo previsto dalla legge per detta pronuncia (cfr. Cass. 3 dicembre 1994, n. 10417).
Merita aggiungere che – contrariamente a quanto dedotto nella memoria di parte ricorrente – l’esame da parte del giudice a quo della pregiudiziale questione di interruzione del giudizio per incapacità di B.A. non ha ampliato l’oggetto della presente decisione, che è e resta quella di una statuizione positiva sull’estinzione del processo, essendo detto esame svolto esclusivamente in funzione della verifica della ritualità del contraddittorio e, quindi, della possibilità di decidere sulla questione dell’estinzione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge in favore della XX. s.p.a. e in Euro 2.800,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge in favore della Banca XX – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia s.p.a..
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

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