Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 23-10-2013, n. 43347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18/01/2012 il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo confermato la decisione di primo grado che aveva assolto N.A. e N.M., in relazione ai reati loro ascritti (art. 110 c.p. e art. 612 c.p., comma 1, – capo a -, artt. 110, 56 e 582 c.p. – capo b – art. 110 c.p., art. 594 c.p., comma 1, – capo c), commessi in danno di F.M..

Il Tribunale ha ritenuto che le motivazioni del giudice di primo grado "fossero pienamente condivisibili e che le ragioni poste a fondamento dell’appello non possano trovare riscontro alcuno, essendo stata la motivazione di primo grado esaustiva e completa".

2. Nell’interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta l’assoluto difetto di motivazione, per avere il giudice d’appello utilizzato una mera formula di stile e avere acriticamente accettato le valutazioni della decisione impugnata.

3. Sempre nell’interesse della parte civile è stata depositata memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

A fronte di un atto di appello che censurava la decisione di primo grado, valorizzando l’apporto fornito dalla persona offesa e da un testimone, la motivazione della sentenza impugnata si limita a svolgere le considerazioni sopra letteralmente riportate che si traducono in osservazioni apodittiche e in formule di stile, prive di concreti riferimenti alla realtà processuale e ai motivi di gravame.

2. Poichè l’annullamento concerne il capo della sentenza che riguarda l’azione civile va disposto, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

3. La pronuncia sulla spese va rimessa all’esito del giudizio rescissorio.

P.Q.M.

Annulla sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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