T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 786

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere un’azienda leader nel settore della produzione di dispositivi medici monouso, esponeva di aver, per mezzo del proprio socio R.M., inventato e prodotto il dispositivo sanitario denominato Kit Hegar, per il quale era presentata domanda di brevetto in data 3.10.2007, successivamente accolta e registrata in data 30.8.2010;

Considerato che la ricorrente esponeva, altresì, di aver disdetto il contratto di distribuzione che la legava alla controinteressata in data 3.9.2008, comunicando con nota del 20.1.2009 alla AUSL Roma C di essere l’unica società produttrice del prodotto in esame e di aver interrotto il contratto di distribuzione, sicchè dall’8.3.2009, la distribuzione del prodotto era effettuato direttamente dalla ricorrente medesima;

Considerato che la parte istante, pertanto, censurava la nota con cui la AUSL aveva indetto la procedura negoziata ed il relativo allegato in cui era specificato l’oggetto della procedura ed erano invitate otto ditte, tra cui la ricorrente e la controinteressata, nonché il verbale relativo ai risultati della procedura e la determinazione conseguente;

Rilevato che l’istante deduceva il vizio di eccesso di potere per diverse figure sintomatiche e la violazione dell’art. 97 Cost., contestando la legittimità dell’avvenuto invito di più ditte, a fronte della menzionata comunicazione da parte della ricorrente medesima alla AUSL con nota 29.1.2009; nonchè la violazione del principio di trasparenza, per omessa comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e degli artt. 66 e 125, d.lgs. n. 163 del 2006 anche in ragione della mancata motivazione del risultato della comparazione; ed ancora la violazione dell’art. 125, comma 14, d.lgs. n. 163 del 2006;

Rilevato che si costituiva l’AUSL rilevando la legittimità dell’operato e chiedendo la reiezione del ricorso, precisando alcuni profili della causa rientranti nell’ambito di cognizione del giudice civile;

Rilevato che si costituiva, altresì, la contro interessata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità del ricorso, chiedendo in ogni caso nel merito la reiezione;

Ritenuto che la causa può essere decisa in forma semplificata alla luce di quanto disposto dall’art. 74 c.p.a.;

Ritenuto, infatti, che la ricorrente censura in via prioritaria la disposizione contenuta nella nota 5.5.2010 era attivata la procedura relativa all’acquisto dei dispositivi medici occorrenti alla U.O.C. interessata, che indicava già espressamente le otto ditte da invitare;

Ritenuto che le censure della ricorrente sono dirette in via prioritaria a censurare l’indizione di una procedura negoziata per la fornitura in esame, affermando di essere unica produttrice e fonitrice della dispositivo "Hegar", con la conseguenza, dunque, che l’amministrazione avrebbe dovuto continuare ad acquisire direttamente tale dispositivo dalla stessa;

Ritenuto, pertanto, che emergono profili di inammissibilità del ricorso, con riferimento agli atti derivati ulteriormente impugnati, conseguenti alla lex di gara, in considerazione del fatto che l’istante avrebbe dovuto censurare nei termini di decadenza il provvedimento predetto di indizione della gara, poiché immediatamente lesivo in considerazione del petitum sostanziale del giudizio;

Ritenuto che, peraltro, si rinvengono profili di irricevibilità con riguardo alla domanda di annullamento della nota del 5.5.2010 di indizione della gara – chiaramente già conosciuta dalla ricorrente -, che appare tardivamente proposta nel ricorso in esame, unitamente agli atti successivi della gara, che tuttavia costituiscono applicazione della lex di gara;

Ritenuto, peraltro, che in ogni caso i profili censurati dalla parte ricorrente in ordine alla impossibilità della fornitura del dispositivo da parte della controinteressata attengono a profili di adempimento dell’obbligo negoziale e dunque, sfuggono alla cognizione di questo giudice;

Ritenuto che il ricorso risulta, comunque, palesemente infondato in ragione della documentazione in atti, da cui emerge che, al tempo della indizione della procedura, l’oggetto della stessa consisteva in un dispositivo di risalente invenzione e diffusamente distribuito sul mercato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto e non sussistono gli elementi di fondatezza della domanda di risarcimento;

Ritenuto che le spese di lite debbono seguire il principio della soccombenza e che, pertanto, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di euro 2000,00 complessive, divise egualmente tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, determinate in euro 2000,00 complessive, divise egualmente tra le parti;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

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