Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14815

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Nel corso di una gara il motociclista Pe. trovò la morte nell’impatto con l’autocarro di proprietà della soc. Automobilistica Potentina, guidato dall’ A. ed assicurato per la R.C. dalla Milano Ass.ni spa.
L’XX, avendo erogato una somma di danaro in favore degli eredi della vittima, agì per la rivalsa nei confronti dell’ A., dell’Automobilistica Potentina e della Milano Ass.ni.
Quest’ultima chiamò in giudizio il Comune di San Giovanni Rotondo (nel cui territorio s’era svolta la gara), il Moto Club Padre Pio ed il M. (organizzatori della gara), nonchè il F. (direttore di gara).
Il Tribunale di Milano dichiarò l’esclusiva responsabilità dell’ A., dell’Automobilistica Potentina e della Milano Ass.ni e li condannò a pagare all’XX la somma di danaro che questo aveva corrisposto agli eredi della vittima. In particolare, ritenne violato l’obbligo di precedenza da parte del conducente dell’autobus e che non v’era obbligo di chiusura al traffico della strada, trattandosi non di prova motociclistica di regolarità, ma di tappa di trasferimento (che secondo il regolamento "enduro" poteva farsi a traffico aperto).
La Corte d’appello di Milano, riformando la prima sentenza, ha assolto da responsabilità ì soggetti già condannati dal Tribunale ed ha ritento esclusivi responsabili del sinistro il Comune di San Giuseppe Rotondo, il Moto Club Padre Pio, il M. ed il F., condannandoli a pagare la predetta somma all’XX. In particolare, il giudice d’appello, interpretando l’ordinanza prefettizia che aveva autorizzato la gara e dettato le relative prescrizioni, ha ritenuto che l’ingiunzione di sospendere il traffico dei veicoli non interessati alla gara riguardava tutto il percorso della stessa (non solo quello delle prove speciali) e che l’inadempimento all’obbligo di dislocare lungo tutto il percorso il personale disciplinante la circolazione era stato causa esclusiva del sinistro. Propongono ricorso per cassazione:
1) il Comune di S. Giovanni Rotondo (RG 5646/07) in via principale;
risponde la Compagnia di Ass.ni Milano con controricorso e ricorso incidentale;
2) il F. (RG 9947/07) attraverso sei motivi, al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Compagnia di Ass.ni Milano;
3) il M. (RG 11617/07) attraverso due motivi al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Compagnia di Ass.ni Milano;
4) la Fondazione XX (RG 3971/07) attraverso due motivi al quale risponde con controricorsi e ricorso incidentale condizionato la Compagnia di Ass.ni Milano, nonchè il Moto Club Padre Pio;
5) la Fondazione XX (RG 17496/07) attraverso due motivi, al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Compagnia di Ass.ni Milano;
6) la Fondazione XX (RG 20951/07), attraverso due motivi, al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Compagnia di Ass.ni Milano;
7) la fondazione XX (RG 23345/07), attraverso due motivi;
8) la Fondazione XX (RG 17496/07) attraverso due motivi, al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Compagnia di Ass.ni Milano. Hanno depositato memorie per l’udienza il Moto Club Padre Pio, il Comune di San Giovanni Rotondo, la Fondazione XX.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione della Milano Assicurazioni, secondo cui, poichè presumibilmente il ricorso principale del Comune è stato notificato all’ENPAIA nel febbraio del 2007, i vari ricorsi incidentali sarebbero tardivi, ivi compresi quelli proposti nei confronti della Milano, essendo stati notificati oltre i 40 giorni dall’ultima notifica del ricorso principale.
L’eccezione è infondata, siccome l’ENPAIA ha proposto i vari ricorsi incidentali a seguito dei ricorsi incidentali proposti anche nei suoi confronti dai vari soggetti, ivi compresi tutti i controricorsi della Milano Ass.ni, che vanno qualificati ricorsi incidentali condizionati, con la conseguenza che l’interesse ai vari ricorsi dell’XX sorgeva esclusivamente dai singoli ricorsi incidentali proposti dalle altre parti.
IL RICORSO PRINCIPALE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO (R.G. n. 5646/07).
Esso è svolto in un solo motivo: l’autorizzazione prefettizia, così come letta dalla Corte d’appello, violerebbe l’art. 9 C.d.S., siccome irrispettosa del regolamento Enduro, il quale prevede che le tappe di trasferimento si effettuino su circuiti aperti alla circolazione.
In primo luogo, occorre osservare che sostanzialmente la censura non è rivolta contro l’interpretazione dell’ordinanza prefettizia data dal giudice (e, dunque, contro la sentenza), bensì contro la stessa ordinanza; circostanza, questa, che comporta l’inammissibilità della doglianza.
Bisogna, altresì, considerare che, seppure l’ordinanza avesse illegittimamente previsto la chiusura della strada, essa avrebbe comunque prodotto i suoi effetti fino all’annullamento. Nè sarebbe ipotizzabile la sua disapplicazione da parte del giudice civile, posto che la possibilità di disapplicare un atto amministrativo illegittimo spetta al giudice ordinario, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), sull’abolizione del contenzioso amministrativo, unicamente nelle materie devolute alla sua giurisdizione, e cioè nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo (Cass. SU n. 12104/1995).
In conclusione, il ricorso del Comune deve essere respinto.
IL RICORSO INCIDENTALE DEL F. (R.G. n. 9947/07).
Esso è affidato a sei motivi, dei quali vanno prima esaminati i motivi primo e quarto.
In particolare, il primo motivo censura l’interpretazione data dal giudice dell’ordinanza prefettizia e sostiene che l’atto avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che la gara si dovesse svolgere in parte in strade chiuse al traffico ed in parte in strade aperte.
Il quarto motivo ribadisce la medesima tesi sotto il profilo della violazione di legge (art. 9 C.d.S.).
I motivi vanno respinti per le medesime ragioni per le quali è stato respinto il ricorso del Comune.
Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza (art. 360, n. 4, in rel. all’art. 112 c.p.c.) per non essersi pronunziata in ordine alla responsabilità dell’ A., della Automobilistica Potentina s.r.l. e della Milano Ass.ni spa.
Il motivo è infondato. La pronunzia è stata resa a riguardo dalla sentenza, benchè con riferimento alle ragioni per le quali essa ha ritenuto che sussistesse l’esclusiva responsabilità dei soggetti nei confronti dei quali è stata emessa la condanna risarcitoria.
Il terzo motivo lamenta la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 c.p., artt. 2043 e 2054 c.c., nonchè il vizio della motivazione in relazione al punto in cui la sentenza ha affermato la responsabilità unica del Comune, del Moto Club, del M. e del F., escludendo del tutto quella dell’ A., dell’Automobilistica Potentina e della Milano Ass.ni.
Il motivo è fondato nei termini di cui si dirà. Risulta incontroverso che, difformemente da quanto disposto dall’ordinanza prefettizia, il traffico non era stato interdetto ai comuni utenti delle strade, nè era stato dislocato, lungo il percorso della gara, il personale che in tal senso disciplinasse la circolazione.
Altrettanto incontroverso è che l’ A., alla guida del suo automezzo, omise di dare la precedenza al motociclista in gara, che proveniva dalla sua destra.
Sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo cui: durante lo svolgimento di gara in strada, temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale (cfr.
sin da Cass. 10 ottobre 1967, n. 2386); per altro verso, l’espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche posta dall’art. 9 C.d.S. (anche nel previgente testo), non sospende nè modifica, durante lo svolgimento di esse, l’obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i medesimi corridori, ai quali, pertanto, si deve applicare – in caso di collisione con un autoveicolo – la presunzione di colpa prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2, (Cass. 3 aprile 1981, n. 1896). Ciò premesso, la sentenza impugnata non solo risulta resa sul punto in violazione di legge, per quanto si manifesta motivata in maniera affatto incongrua. Se è vero, infatti, che, come è stato accertato, la strada non era stata chiusa al traffico, nè era stato dislocato il personale addetto alla disciplina del traffico, e che l’ A. aveva impegnato l’incrocio senza dare la precedenza al motociclista, risultano applicabili alla fattispecie tutte le disposizioni del codice della strada, nonchè quella generale, in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, di cui all’art. 2054 c.c..
In quest’ordine di idee, il giudice non solo ha omesso di fare applicazione dei menzionati precetti normativi, per quanto ha motivato in maniera assolutamente illogica intorno all’attribuzione dell’esclusiva responsabilità del sinistro a carico del Comune e degli organizzatori della gara, escludendola del tutto rispetto al guidatore dell’automezzo. Sia lui, infatti, sia il motociclista in gara erano tenuti al rispetto delle norme del codice della strada proprio perchè non era intervenuto (diversamente da quanto disposto dall’ordinanza prefettizia) alcun eccezionale provvedimento limitativo o modificativo del traffico stradale.
Sicchè, in parziale accoglimento del motivo di ricorso del F. (il quale, in realtà, tende alla totale esclusione della propria responsabilità), la sentenza deve essere cassata sul punto ed il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio:
l’espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche posta dall’art. 9 C.d.S., non sospende nè modifica, durante lo svolgimento di esse e nell’ipotesi in cui non sia stata chiusa la strada al traffico ordinario, l’obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada (compresi i medesimi corridori) ai quali, pertanto, si deve applicare (in caso di scontri tra veicoli) la presunzione di colpa prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2.
Il giudice del rinvio valuterà, dunque, l’entità dell’apporto causale tra i vari comportamenti dei soggetti coinvolti nel sinistro.
Il quinto motivo – che censura l’omessa pronunzia in ordine alla posizione del F. – è inammissibile, posto che, nella specie, la pronunzia è stata resa e la questione riguarda, tutt’al più, la motivazione della soluzione accolta dal giudice, della quale è fatta menzione nel successivo motivo sesto.
Nel sesto motivo si lamenta, appunto, il vizio della motivazione in ordine alla posizione del F.. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza individua la responsabilità dell’attuale ricorrente nella qualità da lui rivestita di direttore della gara e, nella sua qualità, per omessa ottemperanza all’ordinanza prefettizia laddove, in particolare, prevedeva la dislocazione per tutto il percorso della gara.
In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso del F., mentre tutti gli altri motivi vanno respinti.
IL RICORSO INCIDENTALE DEL M. (R.G. n. 11617/07).
La sua responsabilità è stata individuata dalla sentenza per la qualità rivestita di presidente dell’associazione che ha organizzato la gara; come tale è stato ritenuto obbligato al rispetto dell’ordinanza prefettizia, essendo il destinatario dell’autorizzazione.
Il ricorso del M. è articolato in due motivi. Il primo motivo concerne l’interpretazione dell’ordinanza prefettizia ed è infondato per le medesime ragioni già espresse in ordine al primo motivo del ricorso del Comune.
Il secondo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al prospettato concorso di colpa del conducente dell’autobus (l’ A.).
Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni già espresse riguardo al terzo motivo del ricorso del F., con tutte le conseguenze concernenti la cassazione sul punto della sentenza impugnata e l’obbligo del giudice del rinvio di adeguarsi al principio sopra enunciato.
I RICORSI INCIDENTALI DELLA FONDAZIONE XX. La Fondazione XX ha proposto ricorso incidentale contro: il M., la Milano Ass.ni, l’ A., l’Automobilistica Potentina, il F., il Comune di San Giovanni Rotondo ed il Moto Club Padre Pio con sede in (OMISSIS) (R.G. nn. 13971, 17496/07, 20951/07, 23345/07, 23346/07).
Occorre premettere che il ricorso della Fondazione contro il Motor Club Padre Pio con sede in (OMISSIS) è inammissibile. Risulta, infatti, che, benchè nell’intestazione il ricorso stesso sia rivolto al Motor Club con sede in quel Comune alla via (OMISSIS), la ricorrente chiese all’UNEP della Corte d’appello di Roma la notifica presso il Motor Club con sede alla via (OMISSIS) dello stesso Comune. Il resistente Motor Club sostiene di non essere il medesimo soggetto che ha partecipato al giudizio di merito (già con sede alla via (OMISSIS)). Orbene, la ricorrente incidentale non ha provato contro tale eccezione (come avrebbe dovuto), mediante la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., trattarsi, appunto, dello stesso soggetto di cui al giudizio di merito.
Il primo motivo del ricorso della Fondazione censura la sentenza per violazione degli artt. 2055 e 2043 c.c., sostenendo la corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro nella produzione dell’evento dannoso. Il secondo motivo censura il vizio della motivazione del punto in cui la sentenza ha escluso la rilevanza della condotta dell’ A. nella produzione dell’evento. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Già a proposito dei ricorsi del M. e del F. s’è spiegato dell’errore commesso dal giudice (sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione) nell’escludere l’eventuale concausa attribuibile al comportamento del guidatore dell’autobus. Il concetto va qui ribadito con riferimento al ricorso della Fondazione XX, con la precisazione che mentre i ricorsi del M. e del F. devono ritenersi solo parzialmente fondati (in quanto tendenti a vedere del tutto esclusa la loro responsabilità), quello in esame deve ritenersi del tutto fondato, siccome teso all’affermazione di corresponsabilità nei confronti di tutti soggetti coinvolti nel giudizio.
I RICORSI INCIDENTALI CONDIZIONATI DELLA MILANO ASS.NI..
I ricorsi incidentali condizionati contenuti nei controricorsi della Milano Ass.ni vanno dichiarati tutti assorbiti, siccome propongono questioni ritenute assorbite dal giudice d’appello e che, dunque, in assenza di soccombenza, potranno essere riproposte al giudice del rinvio.
Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione, ad eccezione di quelle che con questa sentenza vengono poste e liquidate a carico della Fondazione XX, in favore del Moto Club Padre Pio avente sede in (OMISSIS).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie nei termini di cui in motivazione il terzo motivo del ricorso del F., il secondo del M. ed i ricorsi incidentali della Fondazione XX, ad eccezione di quello proposto da quest’ultima contro il Moto Club Padre Pio, notificato in (OMISSIS), che dichiara inammissibile. Rigetta il ricorso principale del Comune di San Giovanni Rotondo, nonchè tutti gli altri motivi dei ricorsi del M. e del F.. Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali della Milano Ass.ni spa. Cassa, in relazione ai motivi ed ai ricorsi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione. Condanna la Fondazione XX a rivalere il Moto Club Padre Pio con sede in (OMISSIS) delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

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