Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14814

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Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata il 9 gennaio 2007 il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo proposto ex artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ., da A.L. avverso il provvedimento con il quale il giudice della procedura esecutiva immobiliare promossa da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. aveva respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione, avanzata con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ., comma 2.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., A.L., formulando un unico motivo.

Resiste con controricorso MPS Gestione Crediti Banca s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è inammissibile.

E’ assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., non è suscettibile di essere impugnata per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., stante la strumentalità, rispetto al giudizio di merito, delle misure cautelari e la loro consustanziale inidoneità ad acquisire autorità di cosa giudicata (Cass. civ. 7 giugno 2007, n. 13360).

2 Con specifico riguardo al processo esecutivo, e segnatamente ai provvedimenti disciplinati dall’art. 624 cod. proc. civ., questa Corte ha poi già avuto modo di precisare che è inammissibile sia il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., sia quello proposto avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa, trattandosi in ogni caso di provvedimenti non definitivi, suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione (confr. Cass. civ. 8 maggio 2010, n. 11243).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,000 (di cui Euro 3.000,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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