Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2013) 23-10-2013, n. 43344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.10.2012 la Corte di Appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Brindisi nei confronti di P.M., dichiarato responsabile dei reati ascrittigli ai sensi dell’art. 56 c.p., art. 624 bis c.p., commi 1 e 3 in relazione all’art. 625 c.p., n. 2; art. 624 bis c.p., comma 1 e comma 3, n. 2, con recidiva (fatti acc. in data (OMISSIS)) riducendo la pena inflitta dal primo giudice, con le già concesse attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti, ad anni due e mesi due di reclusione Euro 500,00 di multa, con la ritenuta continuazione e tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, ex art. 442 c.p.p.. Per l’effetto veniva eliminata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) la assoluta carenza ed illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di colpevolezza dell’imputato.

Evidenziava sul punto che la Corte territoriale aveva motivato nel merito adeguandosi alla motivazione resa dal primo giudice senza tener conto delle deduzioni difensive. A riguardo rilevava che dalla motivazione non era dato comprendere le ragioni in base alle quali il giudice aveva ritenuto sussistente la prova della ascrivibilità di tutti i reati contestati all’imputato, mentre costui aveva reso dichiarazioni confessorie unicamente in ordine al tentato furto nell’esercizio "(OMISSIS)". Infine rilevava l’inadeguatezza dei rilievi formulati dai giudici di appello (che avevano attribuito rilievo alla vicinanza degli immobili nei quali erano avvenuti i furti ed alla compatibilità dell’attrezzo utilizzato per infrangere le porte di ingresso di abitazioni, attribuito alla disponibilità del P.. A riguardo evidenziava che le videoriprese dell’imputato avevano solo rivelato che egli aveva tentato di entrare nell’esercizio commerciale anzidetto, ma non avevano posto in luce il possesso di alcuno strumento utilizzato per commettere il reato.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Va preliminarmente osservato che dal provvedimento si evince che il predetto imputato era stato individuato quale autore della condotta di tentativo di furto in base alle videoriprese effettuate da un impianto esistente presso la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale.

Quanto alle fattispecie di furto consumato(avvenuto con la sottrazione di beni dalle abitazioni di S.N. e L.N. A.) si era evidenziato a carico dell’imputato che le azioni erano avvenute in stretta connessione temporale, ed in luoghi ubicati nella medesima via, e che la Polizia aveva riscontrato "una perfetta Compatibilità "tra la traccia effrazione rinvenuta presso le abitazioni nelle quali erano stati realizzati i furti e la traccia rinvenuta sulla porta d’ingresso dell’esercizio di ristorazione ove era stato realizzato il tentativo di furto.

Tra l’altro si dava atto del rinvenimento di refurtiva, in occasione dell’arresto del P., avvenuto in data (OMISSIS) in flagranza di reato.

Orbene emerge dal testo del provvedimento impugnato che la Corte territoriale ha reso congrua motivazione, in ordine ai rilievi dell’appellante per quanto riguarda la valutazione delle risultanze processuali, specificamente menzionate, ponendo in rilievo che lo stesso imputato aveva accompagnato il personale di polizia nel luogo in cui era stata consumata la condotta furtiva consentendo il rinvenimento di altra refurtiva. Il giudice di merito ha dunque coerentemente esaminato i dati probatori, secondo i criteri stabiliti dall’art. 192 c.p.p., secondo i canoni giurisprudenziali stabiliti da questa Corte (v. Sez. 4, 23.10.2008, n. 39882 – RV 242123 – per cui l’indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza – v. altresì Sez. 2, 2.10.2009, n. 40731, Colombo – RV 245124 – per cui il riconoscimento diretto dell’imputato operato da giudice mediante l’esame dei fotogrammi estratti dalla registrazione TV a circuito chiuso durante una rapina, può costituire indizio che concorre con altri elementi di prova, a completare il quadro probatorio di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2).

Alla luce di tali rilievi deve ritenersi adeguatamente valutata dal giudice di merito l’esistenza di indizi tali da costituire prova certa della responsabilità dell’imputato odierno ricorrente per i reati ascrittigli.

Pertanto appare priva di fondamento la censura difensiva di illogicità della motivazione, e va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013

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