Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con provvedimento, avente la formale denominazione di decreto in data 02.12.2005, il Tribunale di Modica ha rigettato il reclamo proposto dal Banco di Sicilia s.p.a. avverso l’ordinanza di estinzione, pronunciata ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., e in relazione al disposto della L. n. 302 del 1998, art. 13 bis, dal giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale con riguardo alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 23/1990 nei confronti di T.G. (all’epoca deceduto) e di R.F..

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Banco di Sicilia s.p.a..

Ha resistito con controricorso R.F..

Non hanno svolto attività difensiva T.C.G., T.A., T.M.S. e T. G., intimati quali eredi di T.G..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del controricorso di R.F., perchè inoltrato per la notifica in data 28.04.2007 (e notificato in data 02.05.2007) oltre il termine di gg.

40 derivante dal comb. disp. degli artt. 369 e 370 cod. proc. civ., atteso che il ricorso risulta notificato il 19.01.2007.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 567 cod. proc. civ. e L. n. 302 del 1998, art. 13 bis, nonchè difetto di motivazione, deducendosi la possibilità di integrazione della documentazione ipo-catastale.

1.2. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto il provvedimento impugnato, emesso in sede di reclamo avverso provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ. e L. n. 302 del 1988, art. 13 bis, per il mancato deposito della documentazione ivi prevista, era appellabile e non ricorribile per cassazione.

Valga considerare che il sistema di controllo predisposto dall’art. 630 cod. proc. civ., sulle decisioni positive o negative in ordine all’avvenuta configurazione dell’estinzione del processo esecutivo, ha natura autonoma e speciale, per cui il mezzo di tutela esperibile contro una dichiarazione di estinzione del processo esecutivo del giudice dell’esecuzione è rappresentato dal reclamo al collegio, ai sensi del cit. art. 630 cod. proc. civ., u.c., da decidersi, in camera di consiglio, con sentenza appellabile ai sensi dell’art. 130 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11 giugno 2008, n. 15463;

Cass. 16 giugno 2003, n. 9624).

Orbene questa Corte ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 630 cod. proc. civ., u.c., si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all’esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali; ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla L. n. 302 del 1998, art. 1), per omesso deposito della documentazione prescritta o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza (Cass. 17 marzo 2005 n. 5789). Nel caso all’esame avverso il provvedimento di estinzione è stato, per l’appunto, sperimentato il rimedio del reclamo e la decisione emessa dal Tribunale in Camera di consiglio sul reclamo, ancorchè formalmente denominata decreto, ha natura di sentenza appellabile e non già ricorribile per cassazione.

2.2. Sussiste un’ulteriore ragione di inammissibilità. Invero al giudizio sul reclamo di cui si è detto non si applica la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1; e ciò in ragione di quanto dispongono, in via di eccezione, la L. n. 742, art. 3 e l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario relativamente ai giudizi di opposizione all’esecuzione, con norma che la uniforme giurisprudenza di questa Corte giudica applicabile a tutti gli incidenti di cognizione cui danno luogo le questioni insorte nell’ambito dell’esecuzione forzata e per le quali è prevista la decisione con sentenza (cfr. Cass. 13 gennaio 2009, n. 484; Cass. 11 febbraio 2005, n.2847; Cass. 3 febbraio 2003 n. 1531).

Orbene il presente ricorso per cassazione è stato notificato (e inoltrato per la notifica) in data 19.01.2007, dopo oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato avvenuta in data 02.12.2005.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, considerato quanto innanzi evidenziato sub n.l) in ordine all’inammissibilità del controricorso della R. e non essendo stata svolta altra attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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