Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14811

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Svolgimento del processo
I fatti di causa sono così ricostruiti nella sentenza impugnata.
XX Assicurazioni s.p.a. propose opposizione avverso la procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti, nelle forme del pignoramento presso terzi, da M.A.. Dedusse, per quanto qui interessa, che il titolo esecutivo azionato – la sentenza n. 2779 del 1999 del Tribunale di Roma – era stata riformata in grado di appello con la pronuncia n. 2120 del 2002, ormai passata in giudicato e già azionata dall’esecutante.
L’opposta, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto dell’avverso mezzo. Eccepì che la sentenza resa in sede di gravame aveva solo parzialmente riformato quella di primo grado, posto che aveva mantenuto fermo il capo della stessa relativo alla responsabilità contrattuale dell’impresa assicuratrice, capo avente ad oggetto la condanna in proprio di XX Assicurazioni s.p.a., di talchè l’esecuzione doveva ritenersi del tutto legittima.
Con sentenza depositata il 22 novembre 2008 il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione, per l’effetto dichiarando che M. A. non aveva diritto di procedere ad esecuzione sulla scorta della sentenza di prime cure.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte M. A., formulando due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, XX s.p.a. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni.
Motivi della decisione
I Nel motivare la scelta decisoria adottata il giudice di merito ha osservato quanto segue.
Nella sentenza d’appello la Curia capitolina, precisato che la ricostruzione dell’eziologia del sinistro accolta dal giudice di prime cure non era stato oggetto di impugnazione, aveva ritenuto che la distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale contenuta nella pronuncia impugnata era effettivamente priva di ogni rilievo. In tale contesto la Corte territoriale, confermata la statuizione in ordine alla individuazione dell’addebitabilità dell’incidente, aveva proceduto alla rideterminazione del danno.
Il decidente ha quindi concluso che, essendo stato il pregiudizio subito dalla M. liquidato esclusivamente nella pronuncia di secondo grado, l’azione esecutiva intrapresa sulla base di quella del Tribunale non aveva, a fondamento, un valido titolo esecutivo.
2.1 Di tale valutazione si duole dunque la ricorrente. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 112, 324, 474 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., l’impugnante, premesso che la sentenza di primo grado aveva condannato la società assicuratrice del danneggiante, XX s.p.a., a titolo di responsabilità contrattuale e il solo D.L.M., conducente del veicolo ove ella era trasportata, a titolo di responsabilità extracontrattuale, sostiene che l’impugnazione era stata limitata alla omessa condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale. Assume quindi che sulla responsabilità contrattuale di XX si era formato il giudicato interno, di talchè l’arbitraria interpretazione estensiva, da parte del giudice dell’esecuzione, della pronuncia della Corte d’appello costituiva violazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ.. Aggiunge che il Tribunale aveva in realtà accolto due distinte domande di risarcimento, fondate, l’una, su una polizza R.C. auto, l’altra su una polizza (OMISSIS), sottoscritta con la SIDA per la garanzia contro gli infortuni ai familiari della contraente.
2.2 Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., L. n. 990 del 1969, 18, nonchè vizi motivazionali. Oggetto delle critiche è l’assunto del giudice di merito secondo cui la sentenza di appello avrebbe interamente sostituito, riformandola, la decisione di prime cure, laddove dalla lettura comparativa delle due pronunce emergeva che quella di primo grado aveva statuito, oltre che sulla domanda di responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, sull’azione contrattuale nei confronti di SIDA (poi XX), in forza della già menzionata polizza infortuni (OMISSIS).
3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente perchè intrinsecamente connesse, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate. Valga al riguardo considerare che esse ruotano intorno alla esistenza di una doppia polizza, l’una destinata a coprire la responsabilità civile connessa alla circolazione del veicolo coinvolto nell’incidente, e un’altra, denominata (OMISSIS), volta a garantire eventuali infortuni incorsi ai familiari della contraente.
Trattasi tuttavia di questione del tutto nuova, in quanto non trattata nella sentenza impugnata. Ne deriva che la ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aveva l’onere, rimasto affatto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440). E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali. (confr. Cass. civ., 11 gennaio 2007, n. 324; Cass. civ. 13 aprile 2004, n. 6989).
4 Sotto altro, concorrente profilo va poi osservato che il giudice di merito, dato atto che controverso tra le parti era proprio la distinzione, operata dal giudice di prime cure, tra responsabilità contrattuale di un convenuto e responsabilità extracontrattuale dell’altro, ha specificamente rivalutato il titolo della responsabilità posta a fondamento della sentenza di condanna di XX Assicurazioni s.p.a. e di D.L.M., di talchè l’esistenza del preteso giudicato interno che, a detta dell’esponente, si sarebbe formato sulla prima, è stata negata dal decidente, che del suo convincimento ha poi dato atto con argomentazioni giuridicamente e logicamente corrette, oltre che intrinsecamente plausibili. Ne deriva che il relativo apprezzamento è insindacabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso è respinto.
La ricorrente rifonderà alla controparte le spese del giudizio, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 2.500,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

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