Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2013) 23-10-2013, n. 43363

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunciata il 27.9.2012 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, pronunciava sentenza di non doversi procedere perchè il fatto non sussiste, nei confronti di T.C., imputato del delitto di cui all’art. 476, c.p., perchè, come si evince dal capo d’imputazione, in concorso con C.A., giudicato separatamente, nella "qualità di appartenenti alla società "G.T.T. s.p.a." di Torino, entrambi incaricati dell’accertamento delle violazioni alla sosta e, quindi, incaricati di pubblico servizio, agendo il T. quale istigatore ed il C. quale esecutore materiale, alteravano il verbale di accertamento n. (OMISSIS)" ed, in particolare, il numero di targa di un veicolo, facendo apparire di avere elevato un verbale di contravvenzione amministrativa per sosta irregolare dell’autovettura tg. (OMISSIS), piuttosto che dell’autovettura tg. (OMISSIS).

Ad avviso del giudice di merito, partendo dal presupposto che soggetto del delitto di falso di cui all’art. 476 c.p., può essere solo un pubblico ufficiale e che l’art. 493 c.p., estende l’applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse dai pubblici ufficiali anche agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni, la condotta posta in essere dal T. non può essere ricondotta al paradigma normativo del menzionato art. 476 c.p..

Ciò in quanto, essendo assolutamente pacifica la natura di persona giuridica privata della società "G.T.T. s.p.a.", interamente partecipata dal comune di Torino, che se ne serve per la gestione del relativo servizio pubblico, i soggetti, quali il T., che agiscono in nome e per conto della suddetta società non possono ritenersi pubblici ufficiali ovvero impiegati di un ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 493 c.p., e, quindi, ad essi non può applicarsi la previsione normativa dell’art. 476 c.p..

Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Torino, lamentando un palese errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito, il quale non ha considerato che, in realtà, ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, e L. n. 488 del 1999, art. 68, gli "ausiliari del traffico" svolgono le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta all’interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi, quale appunto la "G.T.T. s.p.a.", e di quelle immediatamente limitrofe, necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione, conferendo agli atti da essi redatti in tali funzioni gli effetti di cui all’art. 2700 c.c..

Ne consegue, secondo il ricorrente, che solo in tale veste i dipendenti di una società concessionaria rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, per cui, essendo stato compiuto dal T. il fatto a lui contestato proprio nell’esercizio della sua funzione di accertamento delle violazioni in materia di sosta, trova applicazione nei suoi confronti la disciplina dettata dall’art. 476 c.p..

In data 8.4.2013, infine, perveniva memoria a firma del difensore di fiducia del T., avv. Luigi Cionci, del Foro di Torino, il quale chiedeva che il ricorso del pubblico ministero venisse dichiarato inammissibile, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il T., come risulta dalla documentazione in atti, non riveste la qualifica di cui alla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, ma quella di cui al comma 133, del medesimo articolo.

Tanto premesso il ricorso non può essere accolto.

Ed invero non appare revocabile in dubbio che, come è stato rilevato, la giurisprudenza ha più volte ribadito che ai fini della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio bisogna guardare non al rapporto di dipendenza del soggetto con la pubblica amministrazione, bensì ai caratteri propri dell’attività esercitata dallo stesso, di cui devono essere presi in considerazione, ai sensi dell’art. 357 c.p., comma 2, i singoli momenti in cui questa si attua, con riferimento ad un contributo determinante del’agente alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ed all’esistenza di poteri autoritativi e certificativi (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6^, 21 febbraio 2003, Sannia, rv. 224050).

Con particolare riferimento alla figura degli "ausiliari del traffico", quel che rileva, dunque, non è la dimensione pubblicistica o privatistica dell’ente dal quale dipendono, bensì la natura delle funzioni da essi esercitate, come si configurano alla luce delle norme di legge ordinaria che definiscono i loro compiti.

Proprio in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha affermato che il cosiddetto "ausiliario del traffico" non riveste, per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività è circoscritta dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, così come interpretato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, alle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all’interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione (cfr. Cass., sez. 6^, 05/07/2006, n. 38877, D’A.), ribadendo che, nell’esercizio dei compiti loro attribuiti, quando, cioè, procedono all’accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione, essi rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio (cfr. Cass., sez. 6^, 14/01/2009, n. 7496, D. C., rv. 242914).

Esclusa, dunque, la natura di pubblici ufficiali degli ausiliari del traffico, non può non rilevarsi che, come correttamente ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, essi possono essere chiamati a rispondere, in qualità di incaricati di un pubblico servizio, dei reati di falsità in atti di cui all’art. 476 c.p. e ss., relativamente agli atti da essi redatti nell’esercizio delle loro attribuzioni, giusta la previsione dell’art. 493 c.p., solo se legati da un rapporto di impiego con lo Stato o con altro ente pubblico.

Orbene, tale condizione non risulta sussistente nel caso in esame, non essendo il T., nella sua qualità di dipendente di una società di diritto privato interamente partecipata dal comune di Torino, dotata, in quanto tale di autonoma personalità giuridica rispetto all’ente territoriale, legato da un rapporto di impiego o di servizio all’ente pubblico titolare della partecipazione (cfr. Cass. civile, sez. un., 25/03/2013, n. 7374, Naccarato c. Proc. gen. Corte Conti ed altro, rv. 625714).

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso del pubblico ministero va, dunque, rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013

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