T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 29 novembre 2010, depositato il successivo 9 dicembre, il sig. D.L. – titolare di un contratto di assegnazione in locazione di immobile di edilizia residenziale pubblica – impugna il silenzio rifiuto serbato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R.) sull’istanza di accesso ai documenti, ricevuta il 29 settembre 2010.

Espone, in fatto, che sussistendo dubbi circa la regolarità della propria posizione amministrativa, ingenerati dal fatto che nelle ultime bollette di pagamento del canone di locazione è comparsa la dicitura "indennità di occupazione, con conseguente aumento del canone originario, con lettera raccomandata ricevuta dall’Azienda il 29 settembre 2010 ha chiesto l’accesso agli atti del proprio fascicolo per individuare le motivazioni per cui a tutt’oggi risultano irregolarità amministrative".

2. Sostiene che l’impugnato diniego tacito è illegittimo, non sussistendo motivi ostativi al rilascio della documentazione richiesta.

Il ricorrente ha infatti un interesse qualificato all’ostensione documentale.

3. Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R.), che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, il sig. L. – titolare di un contratto di assegnazione in locazione di immobile di edilizia residenziale pubblica – impugna il silenzio rifiuto serbato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma sulla sua istanza di accesso ai documenti, ricevuta dall’A.T.E.R. il 29 settembre 2010, con la quale aveva chiesto copia degli atti del proprio fascicolo per individuare le motivazioni addotte dall’Amministrazione per sostituire all’originario canone di locazione l’indennità di occupazione.

L’interesse a detta istanza – e, dunque, contrariamente a quanto assume l’Amministrazione resistente anche l’interesse al ricorso – è sorto a seguito delle fatture inviate dalla stessa Azienda nominativamente al sig. D.L. (e non al figlio) e all’indirizzo "via Gogol n. 10".

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, in quanto titolare del contratto di assegnazione in locazione dell’immobile dell’ATER, sito in Roma, via Gogol, ha un interesse concreto e qualificato a chiedere la documentazione dalla quale desumere le ragioni per cui gli viene addebitato "l’indennità di occupazione" con conseguente maggiorazione degli importi, come se sussistessero "irregolarità amministrative" che potrebbero portare a conseguenze a lui sfavorevoli sulla propria posizione di conduttore di immobile gestito dall’ATER.

L’ATER deve dunque consentire al ricorrente l’estrazione di copia di tutta la documentazione comprovante l’irregolarità a lui imputata, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’A.T.E.R. di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione da lui richiesta nel termine fissato nella parte motiva.

Condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., l’Amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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