Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14810

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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 2 agosto 2004 n. 34277, il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta dalla s.p.a. XX avverso il precetto di pagamento di Euro 668,29 intimatole da S.D. in forza di sentenza del Tribunale di Roma in data 01.11.2003 di condanna della società in favore del S. al risarcimento del danno in ragione di Euro 367,25 oltre Euro 2.650,00 per spese processuali.
La decisione, gravata da impugnazione del S., era confermata dal Tribunale di Roma che condannava il S. al pagamento delle spese legali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. D., formulando un unico articolato motivo.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
Motivi della decisione
1. Emerge dalla decisione impugnata ed è, comunque, incontestato:
che il precetto opposto venne emesso per il pagamento di Euro 367,25 (oltre le spese dello stesso atto) dovute dalla s.p.a. XX in favore di S.D. in forza di titolo giudiziale per risarcimento danni; che la sentenza posta a fondamento del precetto conteneva anche statuizione di condanna della s.p.a.
XX in favore di S.D. al pagamento delle spese processuali; che, prima della notificazione del precetto, la compagnia di assicurazione aveva inviato assegno di Euro 3.115,25 ad integrale copertura della somma liquidata in sentenza e che tale assegno venne rifiutato dal S., sul presupposto che le spese legali fossero di spettanza del proprio avvocato che si era dichiarato antistatario.
Orbene i giudici del merito – censurando siffatto comportamento – hanno accolto l’opposizione in considerazione del fatto che il rifiuto del pagamento da parte del S. risultava privo di giustificazione e aveva dato adito, per di più, a numerosi procedimenti, mentre "il tutto poteva essere sostanzialmente evitato se solo l’appellante avesse autorizzato la controparte a corrispondere le spese direttamente al proprio difensore ovvero, dopo averle personalmente incassate, le avesse consegnate a chi riteneva ne avesse diritto" (così nella decisione impugnata, a conferma di analoghe considerazioni del giudice di pace).
1.1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di legge, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) in relazione all’art. 93 cod. proc. civ. e all’art. 2702 cod. civ.. Al riguardo parte ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ripetuto un errore in cui era incorso il primo giudice, ritenendo che la XX avesse dato esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza posta a fondamento del precetto, senza considerare che il rifiuto dell’assegno inviatogli da detta società non era pretestuoso, perchè comprendeva le spese di spettanza del difensore, il quale aveva dichiarato di essere antistatario e aveva anche proposto appello per la mancata distrazione delle spese processuali. In particolare il Tribunale – ritenendo che il S. avrebbe potuto limitarsi ad autorizzare la XX al pagamento delle spese processuali direttamente al difensore – avrebbe omesso di considerare che era agli atti una propria lettera in cui, per l’appunto, dichiarava di non volere "approfittare di somme non di ns.
pertinenza, bensì dei difensori".
1.1. Il motivo è infondato, ancorchè la motivazione della decisione impugnata richieda di essere corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c., nella parte in cui ipotizza una possibile "autorizzazione" da parte del S. al pagamento delle somme che si assumevano di pertinenza del suo procuratore.
Invero – pacifico che il titolo posto a fondamento del precetto non conteneva alcun provvedimento di distrazione delle spese processuali nei confronti del difensore – è chiaro che l’XX risultava debitrice, in base a detto titolo, esclusivamente nei confronti del S., anche per le spese processuali, per cui correttamente aveva inviato il pagamento dell’intera somma allo stesso S..
Di nessun rilievo è la circostanza che il difensore avesse richiesto la distrazione delle spese in suo favore e che sul punto il giudice del titolo esecutivo non avesse provveduto, posto che, in tal caso, avrebbe dovuto essere richiesta la correzione dell’errore materiale.
Invero l’omessa pronuncia da parte del giudice adito sull’istanza di distrazione presentata dall’avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio da parte dell’organo giudicante e, pertanto, emendabile con il rimedio impugnatorio specifico della correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass. S.U. 7 luglio 2010, n. 16037).
1.2.Soprattutto deve richiamarsi il principio da cui totalmente prescinde non solo parte ricorrente, ma anche la sentenza impugnata secondo cui – anche in ipotesi di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa – si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Di conseguenza rimane integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (cfr. Cass. 12 novembre 2008, n. 27041; v. anche Cass. n. 3045/1986; Cass. n. 2041/1961).
Discende da quanto sopra che il S. – a prescindere dalla domanda di distrazione fatta dal suo difensore rimaneva, in ogni caso, debitore delle spese processuali nei confronti del proprio legale, per cui, incassando per intero la somma che gli aveva correttamente inviato l’XX, incassava il pagamento di un proprio credito, salvo poi dover assolvere il suo debito nei confronti del difensore.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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