Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-10-2013) 24-10-2013, n. 43575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza pronunciata nell’udienza pubblica del 01/10/2013 la prima sezione penale di questa Corte ha annullato nei confronti di M.A., assolto in primo grado dai reati di omicidio volontario ed altro (R.G. 85/2008), la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 19/12/2011, rinviando ad altra sezione della stessa Corte di Assise di Appello;

rilevato che non si è proceduto alla scarcerazione del ricorrente, in quanto dagli atti risultava che lo stesso era detenuto per altra causa;

rilevato che con istanza presentata in data 10/10/2013 il difensore di fiducia avv. M A ha chiesto la scarcerazione del M. assumendo che lo stesso, oltre ad essere detenuto per altra causa, era detenuto anche per il procedimento (R.G. 85/2008) relativo alla sentenza annullata;

rilevato che, eseguiti gli opportuni accertamenti sulla posizione giuridica dell’istante, risulta che effettivamente lo stesso era detenuto anche per il processo R.G. 85/2008, in quanto, dopo la pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, la Corte di Assise di Appello di Napoli ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza 13/01/2012;

rilevato che a seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 624 bis c.p.p., si deve disporre la cessazione della misura cautelare applicata con ordinanza 13/01/2012 nei confronti di M.A. in relazione ai reati di cui al processo R.G. 85/2008, ordinando la sua immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di M.A. con ordinanza 13/01/2012 della Corte di Assise di Appello di Napoli, ordinando la sua immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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