T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il gravame indicato in epigrafe, le ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento sopra specificato, con cui l’INAIL disponeva la loro eslcusione dalla procedura di gara volta all’affidamento del servizio di percorso formativo per il conseguimento da parte dei propri dipendenti della E.C.D.L.;

Considerato che l’amministrazione si costituiva;

Rilevato che con dichiarazione del 20.1.2011, sottoscritta dalle parti e depositata in data 25.1.2011, le ricorrenti evidenziavano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rinunziavano al ricorso;

Rilevato che in udienza la parte resistente aderiva;

Ritenuto che, in considerazione dello svolgimento dei fatti e del processo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
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