Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-10-2013) 24-10-2013, n. 43386

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. O.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Venezia, adito ex art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame da lei avanzata avverso la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti dal GIP di Padova in data 8-4-13 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, in quanto in riferimento alla sua posizione il GIP di Padova si sarebbe limitato ad un mero copia- incolla informatico della richiesta del P.M. e questa carenza di motivazione non sarebbe stata in alcun modo sanata dal Tribunale di Venezia.

2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha correttamente evidenziato e riportato in dettaglio le conversazioni intercettate da cui emergeva il coinvolgimento dell’indagata nel delitto a lei ascritto, con ciò provvedendo a integrare convenientemente la motivazione della misura custodiale.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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