T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante lamentava il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del 27.3.2009, con cui era richiesta l’autorizzazione all’esercizio delle prestazioni odontoiatriche.

Si costituiva l’amministrazione chiedendo la reiezione della domanda.

Questo Tribunale con i provvedimenti interlocutori nn. 752 e 1098 del 2010, ordinava incombenti istruttori.

Con nota del 5.10.2010 l’amministrazione precisava il procedimento seguito e la richiesta di integrazione documentale rivolta alla ricorrente;

Alla camera di consiglio del 26.1.2011, la difesa della Regione depositava il provvedimento definitivo di rigetto del 24.1.2011.

Pertanto, la parte chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite.

Ne deriva che – a prescindere dalla satisfattività del provvedimento – è evidentemente cessato il silenzio della pubblica amministrazione e che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

In considerazione dell’articolato svolgimento procedimentale e delle richieste di integrazione della documentazione, rivolte già in data 2.2.2010, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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