Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14806

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Svolgimento del processo
In data 29-3-84 T.G. ha citato in giudizio C. I., C.S. e la XX s.p.a per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni riportati dall’autocarro di sua proprietà in un incidente stradale con l’autocarro di C.I., condotto da C.S. ed assicurato con la XX s.p.a. in l.c.a..
A seguito di interruzione del processo per la morte del difensore della XX, l’attore ha riassunto il giudizio anche nei confronti della XX s.p.a., quale rappresentante del F.G.V.S..
Il Tribunale di Rossano ha rigettato la domanda, decisione confermata dalla Corte di appello di Catanzaro.
Propone ricorso T.G. con un motivo illustrato da memoria.
Resiste l’XX Assicurazioni s.p.a. in proprio e quale rappresentante ex lege del F.G.V.S e propone ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione sul rilievo che in data 27-7-1982 la s.p.a XX è divenuta cessionaria del portafoglio della XX s.p.a, entrata in l.c.a, e che il T. ha citato in giudizio in data 29-3-84 la società XX in proprio, priva di autonoma legittimazione a partecipare al giudizio, e non nella qualità di impresa cessionaria in nome e per conto del F.G.V.S..
2. Con l’unico motivo si denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. dell’art. 2054 c.c. e della L. n. 738 del 1978, art. 4 e difetto di motivazione sul punto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che la XX, se pure Avocata senza la indicazione della sua qualità di cessionaria del portafoglio della XX s.p.a, si è costituita in giudizio anche in nome del F.G.V.S e che successivamente in tale qualità le è stato notificato l’atto di riassunzione dopo l’interruzione del processo in primo grado.
3. Il motivo è fondato.
Va osservato che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento – anche mediante convenzione – del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorchè l’impresa era in bonis, spetta all’impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo (Cass. Sentenza n. 23298 del 14/12/2004).
4.Dal controllo degli atti, ammissibile in quanto è stata denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., risulta che in primo grado si è costituita la XX in proprio ed ha spiegato intervento il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, rappresentato dalla XX. Successivamente l’attore ha notificato alla XX, nella qualità di impresa cessionaria della XX s.p.a e quale rappresentante del F.G.V.S, l’atto di riassunzione del processo dopo la morte del difensore della società.
5. Si osserva che la XX ha partecipato al giudizio quale rappresentante del F.G.V.S fin dall’inizio ed ha avuto modo di contraddire e difendersi sulla domanda.
Il giudice di merito aveva di conseguenza l’obbligo di pronunziarsi anche sulla domanda di risarcimento estesa dall’attore nei confronti della XX quale impresa cessionaria in rappresentanza del F.G.V.S..
6. Il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese del giudizio di appello è assorbito.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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