Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-10-2013) 24-10-2013, n. 43385

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. P.N. impugna la sentenza di cui in epigrafe, deducendo in primo luogo violazione di legge per nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per la errata indicazione in esso della decisione impugnata, del reato contestato, del locus e del tempus commissi delicti.

Denuncia altresì la intervenuta prescrizione del reato.

Infine lamenta vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, ribadendo la sua impossibilità economica ad osservare i suoi obblighi.

2 .-. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell’ipotesi in cui rechi un’erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un’invincibile incertezza in ordine al processo da trattare (Sez. 6, Sentenza n. 19824 del 10/02/2009, Rv. 243834, Lo Castro).

Questo principio è stato affermato in un precedente del tutto analogo a quello attualmente sottoposto all’esame della Corte. Si trattava, infatti, di una fattispecie in cui il decreto di citazione menzionava una diversa sentenza di primo grado oggetto di un ulteriore gravame proposto dal medesimo imputato.

Nel caso in esame risulta errata nel decreto di citazione la indicazione del reato contestato all’imputato e della sentenza impugnata.

E’ evidente, dunque, che il decreto di citazione reca erronea indicazione del provvedimento impugnato, così infirmando la validità della citazione e del seguente giudizio (svoltosi in absentia, stante la contumacia dell’imputato) e determinando una concreta "invincibile incertezza" sul processo da trattare (arg. ex Cass. Sez. 6, 19.10.2000 n. 11614, Silferi, rv. 220806). Incertezza vieppiù rilevante, per la tutela dei diritti di intervento e difesa del giudicabile, se riferita a un imputato – come il ricorrente – gravato da plurime pendenze giudiziarie.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende ultroneo l’esame delle ulteriori censure.

3.-. All’annullamento dell’impugnata sentenza della Corte di Appello di L’Aquila segue la trasmissione degli atti, per lo svolgimento del rituale giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale di Vasto in data 29-11-06, alla Corte di Appello di Perugia, competente ai sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. c), e art. 175 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *