Corte di Cassazione – Sentenza n. 13161 del 2011 Lavoratore accusato di essersi appropriato di 600 Kg di rame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Patti con sentenza n. 1898 del 2002 accoglieva la domanda, proposta dall’ENEL S.p.A. con ricorso depositato il 13.09.1997, con cui aveva chiesto declaratoria di legittimità del licenziamento intimato a G.C., dipendente della Zona ENEL di (…), con lettera del 21/23.07.1997, che era stato trovato in possesso dai Carabinieri di circa 600 Kg. di rame. Tale decisione, impugnata dal C., è stata riformata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 572 del 2007, che, in accoglimento del gravame, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio, risarcitorio e previdenziale, previa detrazione di quanto nel frattempo percepito dal C. a titolo di assegno alimentare.
La corte ha osservato: che non era emersa prova certa, in base ai testi escussi in sede penale, della provenienza del materiale dall’ENEL; ha evidenziato altresì che tale materiale – costituito da spezzoni di rame e raccolto per abitudine dal C. non aveva rilevante valore economico (il CTU di appello aveva dato una valutazione pari ad Euro 1187,85).
La Corte territoriale ha concluso rilevando che ai sensi della contrattazione collettiva non era ravvisabile un rapporto di proporzionalità tra sanzione inflitta ed entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente. L’ENEL ricorre per cassazione fondato su due motivi.
Il C. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 CPC.

Motivi della decisione

1. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare inammissibilità del ricorso per cassazione, perché notificato – alla parte nel domicilio eletto e non ai procuratori costituiti. L’eccezione è infondata, giacché la notifica è avvenuta presso il domicilio eletto da C. presso i suoi procuratori costituiti e in ogni caso l’eventuale irregolarità risulta sanata dalla notifica del controricorso, che dimostra come il contoricorrente abbia potuto svolgere le proprie difese.
2. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente società lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2735 – 1 comma -, 2732, 2733. 1435 e 2697 Cod. Civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione cieca un fatto decisivo del giudizio (art. 360 n. 3 e n. 5 CPC).
Con tali censure la ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza ha fatto malgoverno delle richiamate disposizioni, per non avere considerato che, a fronte dell’accertata provenienza dall’ENEL del materiale sequestrato al C., questi aveva reso confessione stragiudiziale con lettera del 16,06.1997, costituente piena prova a suo carico ex artt. 2735 e 2733 Cod. Civ..
La ricorrente aggiunge che, a seguito della ritrattazione dell’anzidetta confessione, era a carico dello stesso C. l’onere di provare che la confessione fosse stata determinata da violenza ex art. 2732 Cod. Civ. o da minaccia di male ingiusto e notevole ex art. 1435 Cod. Civ. Il motivo è privo di pregio e va disatteso. Invero le esposte doglianze si risolvono in un diverso apprezzamento rispetto alla valutazione del giudice di appello, che ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei testi sentiti in sede penale circa la non sicura provenienza del materiale dall’ENEL. D’altro canto deve essere dato atto che la difesa del controricorrente con la memoria ex art. 378 CPC ha depositato sentenza penale n. 131 del 14.04.2010/16.07.2010 – divenuta definitiva – del Tribunale di Patti, che, ritenuta non provata la provenienza dall’ENEL del materiale a lui sequestrato, ha assolto il C. dal delitto di appropriazione per non avere commesso il fatto.
Nel quadro così delineato e ricostruito appare corretta la sentenza impugnata, avendo ritenuto che fosse giustificata la ritrattazione della confessione (in particolare si richiama quanto argomentato a pag. 4 e a pag. 5).
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 437 – 2 comma – CPC e dell’art. 112 CPC, nonché dell’art. 35 – 1 comma – lett. g) del CCNL del 1.08.1979 per i dipendenti elettici dell’ENEL e successivi contratti collettivi, del paragrafo V – punto 2 – dell’accordo sindacale del 28 luglio 1982. La ricorrente lamenta anche l’erronea interpretazione delle richiamate disposizioni collettive in relazione agli artt. 1362 e 1363 Cod. Civ.
In particolare i rilievi riguardano il profilo dell’asserito non rilevante valore de materiale sottratto all’ENEL, sostenendo la ricorrente che la questione era stata sollevata dal C. solo in grado di appello.
Anche questo motivo non è fondato, in quanto il giudice di appello si è richiamato all’accordo sindacale del 1982 (punto n. 2 del V paragrafo), che prevede il licenziamento nell’ipotesi di sottrazione di materiale di “rilevante valore”, e ha fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, che ha valutato l’intero materiale solo come rottame con valore di Euro 1187,65.
Correttamente pertanto l’impugnata sentenza, fondandosi su motivata e coerente valutazione circa la non rilevanza del valore del materiale in questione, ha concluso per l’illegittimità del licenziamento proprio in relazione all’accordo sindacale anzidetto anche in considerazione della non proporzionalità della cauzione espulsiva rispetto all’addebito contestato.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 25,00, oltre Euro 2500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Depositata in Cancelleria il 16.06.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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