Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14805

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze, a modifica della decisione di primo grado, provvedendo in relazione ad uno scontro avvenuto fra un’autovettura condotta da V.C. ed una Vespa condotta da B.F., con a bordo M.R., che procedeva in senso di marcia opposto, ha ritenuto che la responsabilità esclusiva dell’incidente era da attribuirsi alla condotta del conducente della Vespa che aveva invaso l’opposta corsia di marcia, ed ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal V. in relazione ai danni riportati dall’autovettura.

Propongono ricorso per cassazione B.F. e M. R. con cinque motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso V.C. e la s.p.a Nuova Tirrena. Entrambi i resistenti presentano memoria.

Motivi della decisione

Con cinque motivi di ricorso i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione a cinque punti della ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dalla Corte di Appello.

1. Il primo motivo individua la contraddittorietà fra i danni riportati dai due veicoli – per l’auto la ruota anteriore sinistra, ma non il faro, e per la Vespa l’alettone anteriore sinistro, ma non la ruota – e l’accertamento della Corte di merito in base al quale fu la Vespa, allargando la sua traiettoria, ad urtare l’autovettura quando questa si trovava al margine destro della carreggiata di sua competenza, con le ruote di destra sul ciglio erboso della carreggiata.

2. Il secondo motivo individua il vizio di motivazione nella ritenuta inattendibilità del teste C., che secondo la Corte non era in grado di avere una esatta percezione dell’incidente per la distanza del veicolo da lui condotto e per la presenza di una curva destrosa, e la successiva affermazione che la distanza fra la Vespa e l’autovettura del C. era di soli quindici metri, distanza che secondo i ricorrenti non impediva la visibilità, considerando che dalla planimetria redatta dai Carabinieri non risultava la presenza di alcuna curva sul luogo dell’incidente.

3. In terzo motivo individua la contraddittorietà fra l’affermazione che il sinistro è avvenuto all’uscita di una curva e la successiva indicazione di parametri, quali la velocità e tempi ,che unitamente alla planimetria redatta dai Carabinieri da cui risulta che l’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo, escludono la veridicità tale affermazione.

4. Il quarto motivo individua la contraddittorietà dell’individuazione del punto d’urto fra i due veicoli nella semicarreggiata di competenza dell’autovettura e la planimetria redatta dai Carabinieri da cui risulta che la Vespa si è fermata in posizione di quiete nella propria corsia di marcia.

5. Il quinto motivo individua la contraddittorietà fra l’affermazione della Corte di appello che fu la Vespa, per l’urto e per il suo peso, ad imprimere all’auto un senso antiorario e la contemporanea affermazione che fu l’auto ad imprimere alla Vespa un movimento rotatorio influenzato dalla inclinazione dello sterzo al momento dell’urto.

6. I motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logica in quanto essi censurano i vari punti della ricostruzione della dinamica dell’incidente, scomponendo atomisticamente la motivazione della sentenza impugnata, che invece giunge alla ricostruzione delle modalità dell’incidente sulla base di una valutazione unitaria e coordinata di una pluralità di accertamenti di fatto, desunti dai rilievi dei Carabinieri, dagli accertamenti tecnici del c.t.u. e dalla testimonianze raccolte.

Essi sono infondati.

7. La Corte di appello ha ritenuto, condividendo le conclusioni del c.t.u., che fu la Vespa condotta dal B., uscendo da una curva destrosa, ad invadere la carreggiata di competenza dell’autovettura, per urtarla quando questa si trovava con le ruote di destra sul ciglio erboso della carreggiata di sua competenza, dove si era portata per evitare l’autovettura guidata dal C., che precedeva la Vespa nel senso di marcia opposto.

La circostanza che l’autovettura si portò sul manto erboso al margine destro della carreggiata di sua competenza per evitare l’autovettura del C. è confermata dalle tracce delle ruote sul manto erboso e dalle deposizioni di Vo.Fi., trasportata a bordo dell’autovettura del V., e dello stesso C., che ha riferito di aver effettuato la stessa manovra e di essersi accorto che aumentava bruscamente la distanza fra i due veicoli.

8. La Corte ha ritenuto che, a seguito dell’urto eccentrico della Vespa l’autovettura fu assoggettata ad una coppia di forze che le impressero una rotazione antioraria, indicata dalla brusca deviazione verso sinistra della traccia delle ruote sul manto erboso, che presenta uno stretto raggio di 2 metri, incompatibile con una sterzata volontaria del conducente ,che avrebbe dovuto avere un raggio minimo di metri 10,30.

9. Il c.t.u. ha individuato nell’inizio di tale deviazione il punto in cui si trovava la ruota anteriore destra dell’autovettura al momento dell’urto della Vespa, localizzando il punto di impatto della moto sull’auto nell’angolo anteriore sinistro dell’autovettura, in considerazione della circostanza che il faro anteriore sinistro era integro, mentre la freccia direzionale risultava rotta.

Tenendo conto che il capo del B. ha urtato l’angolo in alto a sinistra del parabrezza, applicando la regola fisica secondo la quale un corpo a bordo di un veicolo che urta contro un ostacolo viene sollecitato dalla forza di inerzia a proseguire il suo movimento nella stessa direzione posseduta precedentemente all’urto, ha individuato la traiettoria della Vespa lungo la linea che congiunge i due punti dell’auto urtati, nella semicarreggiata alla sinistra della vespa.

10. Dopo l’urto la Vespa ha subito una deviazione in senso orario verso la sua destra, influenzata sia dall’inclinazione dello sterzo al momento dell’urto, che dal movimento rotatorio impresso dall’urto, mentre l’auto ha proseguito per tre metri verso la sua sinistra.

11. La ricostruzione dell’incidente viene censurata solo parzialmente, con impropria sovrapposizione dei diversi movimenti dei due veicoli coinvolti, accertati dalla Corte sia in relazione al momento precedente lo scontro che a quello successivo, ricostruiti sulla base delle tracce lasciate dai veicoli, dalla posizione dei danni, della dinamica impressa ai veicoli dalla forza determinata dallo scontro, accertata dal c.t.u. con l’applicazione di leggi fisiche.

12. Il primo motivo è infondato in quanto i danni riportati dai due veicoli sono perfettamente compatibili con l’accertamento che l’impatto è avvenuto nella corsia di competenza dell’autovettura, quando questa di trovava con le ruote di destra sull’erba al margine della carreggiata di sua competenza, a causa dell’imprudente spostamento della Vespa.

Infatti il c.t.u. ha chiarito che l’auto è stata colpita alla parte laterale anteriore sinistra e che è possibile che la vespa urtò l’auto principalmente con la propria parte sinistra, essendo stata volta la sua ruota anteriore all’esterno della sagoma dell’auto, probabilmente per una estrema manovra di emergenza.

13. Sul punto si osserva che i ricorrenti non hanno censurato l’accertamento della Corte di merito che ha avuto un rilievo determinante nel porre il punto di impatto nella corsia di competenza dell’autovettura.

Infatti la Corte di merito ha accertato che le tracce delle ruote dell’autovettura sul manto erboso presentano uno stretto raggio di 2 metri, incompatibile con una sterzata volontaria del conducente, che avrebbe dovuto avere un raggio minimo di metri 10,30, ma compatibile con la forza impressa all’autovettura dall’urto eccentrico della Vespa.

14. Il secondo motivo, con cui si censura la valutazione di inattendibilità del teste C., è infondato.

Si ricorda che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. sent. 07/01/2009, n. 42).

15. La Corte ha adeguatamente motivato la ritenuta inattendibilità del teste C., sia perchè smentita dagli accertamenti tecnici del c.t.u., sia per la ridotta visuale del C. a causa della distanza di circa quindici metri con la Vespa, che usciva da una curva su una strada priva di illuminazione.

16. I motivi nn. 3 e n. 4 sono inammissibili perchè segnalano una contraddittorietà fra la motivazione e le risultanze della planimetria redatta dai Carabinieri, sul rilievo che il vizio di motivazione deve riguardare una contraddittorietà insita nel ragionamento logico-giudirico che sottende la decisione e non il contrasto esterno fra la decisione e le risultanze probatorie.

17. Il quinto motivo è infondato in quanto non vi è alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, che ha accertato gli effetti della forza dell’urto sia sulla traiettoria dell’autovettura che su quella della Vespa, affermano la compatibilità della dinamica così accertata anche con la posizione di quiete assunta dai due veicoli dopo l’urto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200,00 per ciascuno dei resistenti, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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