Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 24-10-2013, n. 43458

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Svolgimento del processo

1. – Con decisione resa in data 19/23.5.2011, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza di riparazione avanzata da T. A. per l’asserita ingiusta detenzione dello stesso subita, in regime di custodia cautelare in carcere dal 16.8.2002 al 19.8.2002 e, successivamente, agli arresti domiciliari dal 20.8.2002 al 11.9.2002, essendo stato l’istante sottoposto a procedimento penale per una pluralità di reati, solo per alcuni dei quali era intervenuta l’assoluzione nel merito, là dove, in relazione alla residua concorrente ipotesi criminosa di lesioni personali, lo stesso era stato prosciolto in ragione dell’intervenuto accertamento dell’improcedibilità per difetto di querela, con la conseguente piena legittimazione del periodo di restrizione personale sofferta dall’istante in relazione al titolo di reato per il quale non era intervenuta l’assoluzione nel merito.

Avverso tale decisione, a mezzo del proprio difensore, ha interposto ricorso per cassazione il T., censurando l’ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 314 c.p.p., avendo la corte territoriale omesso di rilevare come l’avvenuto accertamento dell’improcedibilità nei confronti dell’imputato per difetto di querela in relazione al residuo reato di lesioni personali, seppur intervenuto in corso di giudizio, era valso a escludere il ricorso di alcun titolo idoneo a legittimare l’emissione di alcuna misura restrittiva nei propri confronti.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ha depositato memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze concludendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. – Il ricorso è fondato.

Secondo il più recente indirizzo di questa corte di legittimità (che il collegio condivide per la ritenuta maggior fedeltà dell’interpretazione dallo stesso fornita allo spirito del dettato normativo oggetto d’esame), deve ritenersi sussistente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all’esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Cass., Sez. 4, n. 23896/2008, Rv. 240333).

Sul punto, ritiene questo collegio di dover ribadire come la decisione emessa in sede di riesame non esaurisca la nozione di decisione irrevocabile richiamata dall’art. 314 c.p.p., comma 2, tale potendosi e dovendosi considerare anche quella emessa all’esito del giudizio di merito sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall’origine, delle condizioni di applicabilità della misura, con la conseguenza che deve ritenersi non ostativa alla riparazione la circostanza che la ridefinizione dell’imputazione in altra – per la quale non era consentita l’emissione della misura custodiale in carcere – sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell’istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice.

Tale interpretazione, del resto, appare in piena sintonia con i principi costituzionali (Corte Cost., sentt. nn. 231 e 413 del 2004), dovendo rilevarsi come la soluzione che negasse l’ingiustizia della detenzione nell’ipotesi di mancanza di una condizione di procedibilità la cui necessità sia stata accertata all’esito del giudizio di merito (o che, comunque, correlasse quell’ingiustizia alla fattispecie delittuosa originariamente contestata e non a quella ritenuta in sentenza), contrasterebbe con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (Cass., Sez. Un., n. 20/1993), oltre ad apparire incoerente rispetto al fondamento solidaristico dell’istituto, come ripetutamente rimarcato dal giudice delle leggi.

L’applicazione degli esposti principi alla fattispecie dedotta in giudizio impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata in questa sede, con il conseguente rinvio alla corte d’appello di Napoli, cui è rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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