T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2010 e depositato il successivo 10 dicembre il sig. A.C., titolare di pensione privilegiata, impugna il silenzio formatosi sulla propria istanza, inoltrata alla ASL Roma H il 5 luglio 2010, volta ad ottenere l’autorizzazione a godere di un soggiorno climatico nello stesso anno, ai sensi dell’art. 57, comma 3, L. 23 dicembre 1978 n. 833, e al rimborso delle relative spese già da lui sostenute.

A tale istanza l’Azienda sanitaria ha in un primo tempo (il 15 luglio 2010) risposto che avrebbe chiesto il parere della Regione Lazio, ma successivamente nessuna comunicazione è pervenuta.

Afferma che il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla sua istanza è illegittimo, incombendo su di essa l’obbligo di chiudere il procedimento.

2. L’Azienda sanitaria locale Roma H non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Si controverte infatti sul diritto del ricorrente, nella qualità di titolare di pensione privilegiata per invalidità conseguente a causa di servizio, al contributo economico previsto dall’art. 57, comma 3, L. 23 dicembre 1978 n. 833 per cure climatiche sostenute da soggetti portatori di postumi invalidanti. Si tratta quindi di questione che coinvolge posizioni di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, e che come tale non può essere azionata con ricorso al meccanismo del silenzio rifiuto, che è preordinato alla formazione di un provvedimento tacito lesivo di interessi legittimi, da impugnare con un ricorso annullatorio.

Situazione questa che, come è noto, non ricorre quando la materia del contendere riguarda la materia dei diritti soggettivi, la cui tutela è immediatamente ottenibile con un ordinario ricorso di accertamento e condanna innanzi al giudice fornito di giurisdizione, e non richiede il tramite di un provvedimento amministrativo (tacito) da fare oggetto di una istanza demolitoria.

Aggiungasi, a riprova di un ulteriore errore nel quale è incorso il ricorrente, che il meccanismo del silenzio rifiuto non è utilizzabile nei casi in cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto giuridico sottostante (T.A.R. Napoli, V Sez., 22 giugno 2009 n. 3430 e 31 maggio 2005 n. 7377; T.A.R. Basilicata 30 aprile 2005 n. 286; T.A.R. Catania, II Sez., 9 febbraio 2005 n. 191; T.A.R. Basilicata 23 maggio 2002 n. 455; T.A.R. Napoli 7 marzo 2001 n. 1064). Può infatti ritenersi principio giurisprudenziale acquisito che lo speciale ricorso previsto dapprima dall’art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, e poi fatto proprio dall’art. 117 c.p.a. non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’Amministrazione, con la conseguenza che tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che già soggiacciono alla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Bari, II Sez., 29 settembre 2010 n. 3518; T.A.R. Catania, sez. III, 27 settembre 2010 n. 3834).

Nel caso all’esame del Collegio è incontestabile che la materia del contendere esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che anche sotto questo secondo e gradato motivo il ricorso è inammissibile.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità ricorrente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

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