Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14804

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Paola ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da P.F. avverso la sentenza del Giudice di pace di Scalea, sul rilievo che l’appellante si era costituito tardivamente, in data 26-4-2002, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di impugnazione avvenuta il 25-4-2002.

Propone ricorso P.F. con un motivo.

Non presentano difese gli intimati F.E., Fondiaria Assicurazioni, P.L. e Zurigo Assicurazioni.

La Corte invita il Consigliere relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 155, 165 c.p.c. e art. 347 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere tempestiva la costituzione nel giudizio di appello avvenuta il 26/4/2002, in applicazione della previsione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, che dispone che se il giorno è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

2. Il motivo è fondato.

L’art. 155 c.p.c., comma 4, prevede, ai fini del computo dei termini a giorni, che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

In base alla L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 2 il 25 aprile, anniversario della liberazione, è considerato giorno festivo agli effetti del divieto di compiere determinati atti giuridici.

La costituzione in appello del ricorrente, avvenuta il 26 aprile 2002, è tempestiva perchè avvenuta nei dieci giorni dalla notifica dell’atto di appello, come previsto dal combinato disposto dell’art. 165 c.p.c. e art. 347 c.p.c., comma 1, tenendo conto che nell’ipotesi del computo del termine a giorni, quando la scadenza di un termine cade in un giorno festivo, essa e prorogata di diritto al giorno successivo.

La sentenza va cassata con rinvio Tribunale di Paola in persona di diverso giudicante.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale di Paola in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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