Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-09-2012, n. 14803

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Svolgimento del processo

1.- Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Regione Emilia Romagna fu condannata dal Tribunale di Piacenza (adito con atto di citazione del 1996), al risarcimento di tutti i danni in favore di I.M. e R.P., in proprio e quali genitori del minore N.; danni conseguenti alla colposa condotta tenuta dal personale sanitario della AUSL n. (OMISSIS) di Piacenza, che aveva cagionato al neonato un’invalidità del 100%.

Il danno patrimoniale subito dai genitori (per spese di soggiorno relative a cure all’estero, per mancata percezione dello stipendio da parte del padre nel relativo lasso temporale, per l’acquisto di un’autovettura idonea al trasporto del minore, ecc.) fu liquidato in Euro 310.000,00 in moneta attuale, da attribuirsi a ciascuno per la metà.

Con sentenza del 14 luglio 2009 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’impugnazione avanzata dalla Regione sul capo della sentenza di cui s’è detto.

2.- La Regione Emilia Romagna ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato anche da memoria.

Gli intimati I. e R. hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.- E denunciata violazione degli artt. 99, 112, 163, 183, 184 e 189 cod. proc. civ..

Si duole la Regione:

– che i genitori del piccolo N., pur avendo domandato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, avevano tuttavia specificato le singole voci di danno e quantificato le relative richieste risarcitorie: in particolare, la moglie aveva chiesto il danno biologico e il danno morale, e il marito il danno morale e il danno da lucro cessante per non aver potuto prestare attività lavorativa durante i soggiorni terapeutici all’estero del figlio;

– che in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, i coniugi avevano poi chiesto, per entrambi, il danno emergente rappresentato dalle spese documentate, oltre al danno morale ed esistenziale, rinunciando implicitamente al danno biologico;

– che i giudice di primo grado aveva liquidato ai genitori, in moneta attuale, Euro 310.000,00 per spese di cura all’estero ed altro, affermando che la richiesta era bensì stata fatta in sede di precisazione delle conclusioni, a modifica delle precedenti, ma che non v’era stata opposizione delle controparti;

– che la Regione aveva impugnato la decisione sul rilievo che, dopo la riforma della L. 26 novembre 1990, n. 353, la domanda di risarcimento del danno emergente, siccome proposta per la prima volta con la precisazione delle conclusioni, avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile d’ufficio, indipendentemente dalla mancata contestazione della controparte, stanti le decadenze previste dagli artt. 163 e 183 cod. proc. civ.;

– la Corte d’appello aveva invece confermato la decisione di primo grado con identica motivazione (mancata opposizione della controparte in ordine alla nuova domanda).

2.- Costituisce dato pacifico che, in sede di precisazione delle conclusioni, i genitori hanno chiesto il risarcimento del danno emergente patito in proprio. Gli stessi controricorrenti, pur sostenendo il carattere solo specificativo della richiesta in presenza di una domanda tendente comunque al risarcimento di tutti i danni, non contestano di aver individuato le voci di danno con gli atti introduttivi del giudizio di merito. Del pari pacifico, per ammissione della stessa ricorrente, è che il danno da mancata percezione dello stipendio da parte del padre, in aspettativa non retribuita durante i periodi di cura del figlio all’estero, è stato richiesto tempestivamente, anche se la ricorrente lo qualifica come patrimoniale da lucro cessante e lo contrappone al danno emergente chiesto in sede di precisazione delle conclusioni.

3.- La Corte è richiesta di stabilire:

a) se, nel regime processuale successivo alle modifiche di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ratione temporis, qualora nell’atto introduttivo del giudizio sia stato chiesto il risarcimento di tutti i danni, ma siano state contemporaneamente individuate le specifiche voci di danno, la richiesta in sede di precisazione di conclusioni in primo grado di una voce di danno non indicata in citazione integri o meno domanda nuova, come tale preclusa dalle decadenze di cui agli artt. 163, 183, 189 cod. proc. civ.;

b) se, qualora la suddetta domanda sia nuova, l’inammissibilità debba essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dalla mancata contestazione di controparte.

3.1.- Va preliminarmente chiarito che alla seconda, preliminare, questione va data risposta positiva alla luce del principio, costantemente affermato da questa Corte ed al quale si intende dare continuità, secondo cui nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, ed è, pertanto, pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano – in quanto espressione di un interesse pubblico – l’ampliamento successivo del thema decidendi, anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto (cfr., ex multis, Cass. 30 novembre 2011, n. 25598). Tale principio non è stato rispettato dalla Corte di merito, che ha conferito assorbente ed esclusivo rilievo alla mancata contestazione, sicchè la sentenza va cassata nella parte in cui ha confermato la condanna al pagamento di Euro 310 mila,00, a favore dei coniugi.

3.2.- Nello stabilire se ed entro quali limiti le domande ulteriori dell’uno e dell’altro genitore fossero ammissibili o no, il giudice del rinvio – che si designa nella stessa Corte d’appello in diversa composizione e che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità – si atterrà ai seguenti principi:

a) è irrilevante il nomen iuris assegnato dalla parte ad un determinato tipo di danno (anche) patrimoniale, se sia chiaro il pregiudizio del quale essa domandi di essere indennizzata;

b) il sistema delle preclusioni impedisce che, in sede di precisazione delle conclusioni, possa essere chiesto il risarcimento di un danno già verificatosi alla data della redazione dell’atto di citazione ovvero a quella dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e tuttavia non domandato (in esito all’interpretazione della domanda che compete al giudice del merito), ma non preclude la possibilità di richiedere il risarcimento di danni verificatisi successivamente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

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