Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 04-09-2012, n. 14802

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La controversia promossa da M.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Lecce n. 185/3/2001 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpef e Ilor relative all’anno 19990. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/7/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. La CTR avrebbe applicato la disciplina prevista in decreti ministeriali emessi successivamente al periodo di imposta.

La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 22285 del 26/10/2011 (Rv. 619960) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il potere dell’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, implica l’utilizzo di coefficienti presuntivi e, pertanto, legittima il riferimento a redditometri anche se contenuti in decreti ministeriali successivi, vertendosi in materia non di applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma di valutazione di pertinenza nel caso in esame, in mancanza di circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell’elaborazione.

Con secondo motivo il ricorrente assume la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

LA CTR non avrebbe considerato ai fini dell’accertamento del reddito le prove prodotte a difesa del contribuente.

La censura così come formulata è priva di autosufficienza perchè non indica in maniera chiara e puntuale gli elementi utili perchè il giudice di legittimità – al fine di controllare la congruità del pur sintetico giudizio sul punto espresso dalla Corte Territoriale – sia in grado di avere la completa cognizione dell’asserita discrasia tra iter argomentativo della sentenza e le ragioni di contestazione in appello, non essendo consentito vagliare autonomamente in via interpretativa fonti o atti del processo non richiamati o trascritti nel corpo del ricorso.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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