Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

A.S.E., sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato per una violazione delle prescrizioni contenute nel decreto con il quale gli era stata imposta la suddetta misura di prevenzione (violazione dell’obbligo di non frequentare persone pregiudicate).

A seguito dell’udienza di convalida in data 28.6.2013, il Tribunale di Catania, oltre a convalidare l’arresto, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi.

In data 1.7.2013 ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., comma 2, personalmente il suddetto A., chiedendone l’annullamento, poichè era del tutto mancante la motivazione dell’ordinanza, sia con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, sia con riguardo alle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla trascrizione del verbale dell’udienza di convalida in data 28.6.2013 (pag. 15) risulta che il Tribunale ha indicato al ricorrente – presente in udienza -le ragioni per le quali disponeva nei confronti dello stesso la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, sia in punto di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale era stato arrestato, sia in punto di esigenze cautelari.

La suddetta trascrizione integra il verbale redatto sinteticamente dal cancelliere, nel quale è stato riportato solo il dispositivo dell’ordinanza, e la comunicazione orale del testo dell’ordinanza, comprendente anche la motivazione della stessa, sostituisce la notificazione ai sensi dell’art. 148 c.p.p., comma 5.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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