Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 04-09-2012, n. 14800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La controversia promossa da D.R.B. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento del ricorso proposto dalla Agenzia contro la sentenza di 2^ grado n. 819/92 relativa alla mancata dichiarazione ai fini Ilor e Irpef del reddito conseguito per cessione d’azienda. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/7/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe chiarito i motivi a fondamento dell’accoglimento del ricorso relativo ad un avviso di accertamento per L. 36.400.000 – stante il riferimento a sole L. 21.000.000 quali importi percepiti dal D.R. dalla cessione dell’azienda.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 54 nonchè l’omessa motivazione. La CTC avrebbe posto a carico del D.R. l’onere probatorio circa gli ammortamenti pur non avendo gli stessi rilievo sulla base della norma citata.

Fondato appare il primo motivo di ricorso. Il solo riferimento ad un atto di cessione registrato con il quale il D.R. dichiara di avere percepito L. 10.000.000 a titolo di avviamento nonchè di avere ricavato L. 11.000.000 quale corrispettivo per la vendita di automezzi non evidenzia il criterio logico che ha condotto la CTC alla formazione del proprio convincimento, stante il maggiore importo dell’avviso di accertamento.

Inammissibile è il secondo motivo di censura in quanto privo di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolataci della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, nonchè della precisa indicazione del fatto controverso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, alla CTR di Roma.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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