Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43567

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Tivoli, dopo aver rilevato, all’udienza del 1 marzo 2013, l’omessa notificazione del decreto di giudizio immediato al difensore dell’imputato, avvocato XXX, e disposto che il medesimo decreto fosse notificato al difensore insieme al verbale d’udienza, in cui la trattazione della causa era stata rinviata al 13 giugno 2013, con successiva ordinanza resa fuori udienza, il 15 marzo 2013, ha rilevato l’erronea fissazione dell’udienza di prosecuzione, incidendo l’omessa notificazione sul diritto di difesa dell’imputato nel giudizio immediato, e ha ordinato la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari della sede per competenza, revocando la precedente ordinanza resa all’udienza del 1 marzo.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 19 giugno 2013, ritenendo di essere stato illegittimamente reinvestito con abnorme regressione del processo non prevista dall’ordinamento, ha sollevato conflitto negativo di competenza rimettendone la decisione a questa Corte, osservando altresì la legittima notificazione del decreto, a mezzo fax, al difensore di ufficio dell’imputato, designato all’atto dell’arresto, avvocato A.XXX del foro di Tivoli, cui era subentrato il difensore di fiducia nominato dall’interessato nella persona dell’avvocato M. XXX solo il 7 marzo 2013, in epoca successiva, quindi, al deposito del decreto di giudizio immediato e alla sua rituale notificazione al difensore d’ufficio.
Motivi della decisione
1. Il contrasto, nell’ambito dello stesso procedimento, tra giudice per le indagini preliminari che abbia disposto il giudizio immediato e giudice del dibattimento, entrambi ricusanti la notificazione, che si assume omessa, del decreto che dispone il giudizio immediato al difensore dell’imputato, configura un conflitto di competenza "improprio" o "per casi analoghi", a norma dell’art. 28 c.p.p., comma 2, che ricorre quandoXXX la conformazione tipica del conflitto di competenza proprio, ai sensi dello stesso art. 28, comma 1, lett. a) e b), e, tuttavia, si verifica una situazione di stasi processuale rimuovibile soltanto stabilendo l’ambito di competenza di uno o di entrambi i giudici in contrasto. (Sez. 1^, n. 33129 del 06/07/2004, dep. 30/07/2004,XXX, Rv. 229386).
Nel caso di specie, premessa l’erroneità del richiamo all’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio immediato al difensore, posto che, a norma dell’art. 456 c.p.p., il decreto di giudizio immediato è legittimamente notificato al solo imputato e non anche al difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell’imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio (Sez. 3^, n. 24257 del 27/05/2010, dep. 24/06/2010,XXX, Rv. 247701), la pretesa nullità della citazione o della relativa notificazione avrebbe imposto al giudice del dibattimento di provvedere, a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p., alla sua rinnovazione, mentre la restituzione degli atti all’autorità della fase precedente, non rientrando tra, i poteri del giudice del debattimento che, come nel caso di specie, sia stato investito da valido atto introduttivo del giudizio, si configura come atto abnorme che determina una indebita regressione del processo (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, dep. 26/07/2002,XXX, Rv. 221999, relativa a caso di citazione diretta a giudizio, e successive conformi).
2. Segue che deve essere dichiarata la competenza a procedere del Tribunale monocratico di Tivoli, giudice del dibattimento, cui va ordinata la trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Tivoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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