Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-09-2012, n. 14784

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Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza non definitiva del 3.11.04, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di XXX avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’appellante a risarcire ai coniugi R.A. e O. R.G., proprietari di un terreno illegittimamente occupato dall’ente locale, i danni da distruzione delle colture e dei manufatti e da mancata disponibilità del bene e, rilevato che la prima voce di danno non trovava titolo nell’occupazione abusiva, ma in una fattispecie di illecito aquiliano riconducibile al disposto dell’art. 2043 c.c., ha respinto per tale parte la pretesa azionata dagli attori/appellati, in quanto il diritto risultava estinto per prescrizione.
R.A. e O.R.G. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui il Comune di Paternò ha resistito con controricorso.
A seguito della morte di R.A., sono ritualmente intervenuti in giudizio, quali eredi, la moglie, O.R. G., già costituita in proprio, ed i figli V.M. T., F., A.M. e R.C.M..
Motivi della decisione
1) Con l’unico motivo di ricorso, R.M.O. e gli altri eredi R. lamentano violazione degli artt. 2043 e 2947 c.c., nonchè vizio di motivazione. Rilevano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la seconda delle ctu espletate nel corso del giudizio aveva accertato che il danno da essi patito, consistente nella perdita del soprassuolo esistente sull’intera superficie del terreno di loro proprietà, era derivato dall’illegittima occupazione posta in essere dal Comune, e che la circostanza era stata confermata dai testi escussi. Osservano, ancora, che il Comune convenuto non aveva mai dedotto che la distruzione dei manufatti esistenti al di sopra e al di sotto del terreno (muretti, condutture dell’acqua) era derivata da eventi accidentali, sicchè, dovendosi necessariamente ricondurre il danno alle opere eseguite dall’amministrazione a seguito dell’ occupazione d’urgenza, divenuta illegittima nel febbraio del 95, il termine di prescrizione del diritto non poteva essere iniziato a decorrere che dalla predetta data. Rilevano ancora, sotto altro profilo, che anche a voler accedere alla tesi della Corte territoriale, il dies a quo era stato erroneamente individuato nella prima metà del 1986, in quanto il perimento della piantagione non si era verificato nell’immediato, e sarebbe spettato a comune, che aveva eccepito la prescrizione, di provare quando era avvenuto.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
La Corte territoriale ha correttamente tenuto distinti il danno da mancato godimento del terreno, derivante dalla sua illegittima occupazione, ed i danni (dei quali il Comune non ha contestato di essere astrattamene tenuto a rispondere, quale soggetto passivo della relativa obbligazione risarcitoria) da perdita dei manufatti e delle colture, cagionati dalla mancata adozione da parte delle ditte incaricate dei lavori delle cautele necessarie ad evitarne la distruzione e/o il perimento.
Il giudice del merito, tuttavia, non ha operato alcuna distinzione fra i danni istantanei (ovvero derivanti dalla mera rottura dei muretti di recinzione e dei canali irrigui, e consistenti nei costi necessari al rifacimento o alla riparazione di tali opere) e il danno, di natura permanente, derivato dall’omesso ripristino dell’impianto di canalizzazione, che, impedendo la regolare irrigazione del terreno per un lungo periodo di tempo, ha cagionato la progressiva distruzione dell’agrumeto.
Spettava al Comune, ai fini dell’accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione, di provare in quale data gli effetti pregiudizievoli del predetto illecito omissivo a natura permanente dovessero ritenersi interamente prodotti.
Poichè il giudice del merito non ha verificato se la prova sia stata fornita, ricorre il denunciato vizio di omessa motivazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rimessione della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, che regolerò anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

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