Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43564

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto di competenza nei confronti della Corte di appello di Napoli nell’ambito del procedimento di esecuzione, promosso da F.L., ai sensi dell’art. 671 c.p.p., per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti di cui a diverse sentenze di condanna.

Il contrasto verte sui limiti della riforma in appello dell’ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile ai fini dell’applicazione dell’art. 665 c.p.p., comma 2.

La Corte di appello di Napoli, ritenendo che la propria decisione del 5 marzo 2008 avesse riformato solo in relazione alla pena la sentenza di primo grado, emessa il 27 giugno 2007 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15 marzo 2013 si è dichiarata incompetente e ha indicato come competente il Giudice suddetto, il quale, a sua volta, con ordinanza del 9 aprile 2013, si è dichiarato incompetente, rilevando che la sentenza della Corte di appello, impugnata sia dall’imputato che dal pubblico ministero, non aveva riformato la prima decisione solo in relazione alla pena, poichè aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, in relazione all’art. 112 c.p., comma 1, n. 4, (partecipazione al delitto con persona minore di anni 18), e anche la continuazione.

2. Gli atti sono, dunque, pervenuti a questa Corte per la soluzione del conflitto.

Motivi della decisione

1. Premesso che ricorrono gli estremi del conflitto avendo due giudici negato la propria competenza a procedere, in sede esecutiva, con riguardo allo stesso condannato e sulla medesima istanza di applicazione della disciplina della continuazione, a norma dell’art. 671 c.p.p., ritiene la Corte che la competenza debba essere riconosciuta alla Corte di appello di Napoli.

A norma dell’art. 665 c.p.p., comma 2, quando è stato proposto appello, il giudice competente per l’esecuzione deve essere individuato, caso per caso, in relazione all’effettivo contenuto della deliberazione: se il giudice di appello ha confermato o riformato la prima decisione soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; se, invece, il giudice di appello ha operato un’elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia avuto incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto del detto intervento, la competenza in sede esecutiva spetta allo stesso giudice di appello.

Su tali premesse è stata affermata, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 2, la competenza del giudice d’appello quando siano state riconosciute o escluse circostanze attenuanti o aggravanti, ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione, o sia stata applicata o negata la continuazione tra più reati, o sia stata applicata la recidiva di cui la precedente decisione non aveva tenuto conto, dando luogo ad una sostanziale riforma di quest’ultima (Sez. 1^, n. 2010 del 05/05/2010, dep. 26/05/2010, Scotto, Rv. 247594; Sez. 1^, n. 43535 del 12/11/2002, dep. 23/12/2002, Orofino, Rv. 223222;

Sez. 1^, n. 5772 del 20/11/1998, dep. 08/02/1999, Biolzi, Rv. 212445;

Sez 1, n. 1850 del 06/03/1997, dep. 21/04/1997, Barbara, Rv. 207320;

Sez. 1^, n. 5769 del 06/11/1996, dep. 04/12/1996, Volo, Rv. 206196;

Sez. 1^, n. 3588 del 15/07/1994, dep. 27/09/1994, Zaganelli, Rv.

199920; Sez. 1^, n. 5637 del 21/12/1993, dep. 22/02/1994, Comandi, Rv. 196548; Sez. 1^, n. 3818 del 17/10/1991, dep. 11/11/1991, Cali, Rv. 188801; Sez. 1^, n. 2880 del 26/06/1991, dep. 25/07/1991, Ferrarese, Rv. 187889).

2. Nel caso di specie, avendo la sentenza di appello escluso le circostanze attenuanti generiche, la continuazione ed una circostanza aggravante, nei termini puntualmente indicati dal Giudice dell’udienza preliminare nell’ordinanza con la quale ha sollevato il conflitto, vi è stato un intervento sostanzialmente riformatore della sentenza di primo grado incidente sulla pena, con la conseguenza che la competenza, a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 2, spetta alla Corte di appello di Napoli alla quale devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli cui dispone in trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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