T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 263

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il sig. A. presentava in data 9.12.2004 al Comune di XXX, domanda di permesso di costruire in sanatoria PG 1232169/2004, ai sensi della legge 326/2003 e della legge regionale 31/2004, per opere realizzate sull’immobile di via XXX, 53.
Successivamente, in data 25.10.2005, provvedeva al deposito della ulteriore documentazione necessaria per il condono (copia della denuncia e della planimetria catastale e delle denunce ai fini ICI e tassa rifiuti).
In data 8.11.2010 era notificato all’esponente avviso di rilascio del permesso in sanatoria da parte del Comune, che chiedeva però il versamento dell’ulteriore somma di euro 4.961,48, a saldo degli importi già pagati.
Era di conseguenza notificato il presente ricorso, affidato ad un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione dell’art. 32 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003, dell’art. 35 della legge 47/1985 e dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 31/2004.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per la reiezione del gravame.
Alla udienza cautelare del 27.1.2011 il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa era trattenuta in decisione.
Il ricorso non appare fondato, per le ragioni che seguono.
Secondo l’esponente, sulla propria domanda di condono edilizio si sarebbe formato silenzio assenso, ai sensi dell’art. 32, comma 37°, del decreto legge 269/2003, convertito con legge 326/2003, in forza del quale il decorso del termine di ventiquattro mesi al più tardi dal 31.10.2005, senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune sull’istanza di condono, equivale, sussistendo altre condizioni di legge, ad un titolo abilitativo in sanatoria, vale a dire ad un provvedimento amministrativo tacito di accoglimento della domanda del privato.
Di conseguenza, continua il ricorrente, essendosi formato un titolo abilitativo tacito al più tardi al 31.10.2007, la pretesa del Comune di calcolare il contributo concessorio tenendo conto delle deliberazioni comunali successive alla suddetta data, sarebbe illegittima, per cui l’Amministrazione non avrebbe avuto alcun titolo per ottenere il pagamento della residua somma di circa 5.000,00 euro, chiesta invece al momento della comunicazione dell’avviso di rilascio del permesso in sanatoria, in applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale 21.12.2007 n. 73.
Nella propria memoria difensiva, la difesa comunale sostiene invece che, nel condono di cui al DL 269/2003 (c.d. terzo condono), la formazione del silenzio assenso implica il versamento totale degli oneri di urbanizzazione, mentre risulta che il sig. A. ha versato solo l’anticipazione sui medesimi (cfr. doc. 4 del Comune).
La tesi della PA risulta meritevole di accoglimento, visto che, se è pur vero che l’art. 32 comma 37° del DL 269/2003 richiede fra l’altro, ai fini della formazione del silenzio assenso, il "pagamento degli oneri", mentre l’art. 4 comma 4° della legge regionale 31/2004 prevede che l’importo definitivo degli oneri dovuti sia determinato direttamente dal richiedente la sanatoria, in caso di applicazione della disciplina di cui al succitato comma 37 dell’art. 32 del decreto legge 269/2003.
Il combinato disposto delle due norme – statale e regionale – induce inevitabilmente alla conclusione che, ai fini della formazione del silenzio assenso ai fini del condono del 2003, siano necessari sia la presentazione della documentazione completa sia il versamento integrale e non solo in acconto degli oneri di urbanizzazione (sul punto, si ricordi che il Comune aveva provveduto alla determinazione definitiva degli oneri di urbanizzazione per il condono ai sensi dell’art. 4 comma 1° della LR 31/2004 con delibera di Giunta n. 2644/2004).
Con riguardo poi al precedente costituito dalla sentenza di questo TAR, sez. II, n. 1550 del 18.5.2010, il Collegio prende atto che il Consiglio di Stato ne ha sospeso l’efficacia con ordinanza n. 4847/2010; tuttavia occorre ricordare come nella fattispecie esaminata nella citata pronuncia, si poneva un problema di produzione integrale della documentazione per il condono e non semplicemente di pagamento degli oneri concessori.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in XXX nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario

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