Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-09-2012, n. 14783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di XXX (in seguito, per brevità, Consorzio ASI o Consorzio), con decreto dell’assessore all’industria della regione Sicilia dell’11.7.1997, fu autorizzato ad occupare le aree destinate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari all’insediamento degli impianti industriali, fra cui le particelle 12 e 38 del f. 122, di proprietà di S.G..
La Commissione provinciale prevista dalla L. n. 10 del 1977, art. 14, con Delib. 16 marzo 1999, accertò la natura edificabile del terreno e stimò l’indennità dovuta dal Consorzio in L. 8,472 al mq.
L’opposizione alla stima proposta dal Consorzio, fondata sul rilievo della natura agricola del suolo, fu respinta dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 12.11.04 pronunciata nella contumacia di S.G..
A sostegno della decisione la Corte affermò: che, ai fini della liquidazione dell’indennità, la natura edificabile del terreno andava valutata alla data di compimento della vicenda ablatoria e non a quella di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; che l’area di proprietà del convenuto era sicuramente edificabile, in quanto ricadeva nella zona destinata ad insediamenti industriali, attuabili anche da privati, del PRG del comune di XXX adottato nel 1979; che era priva di pregio la tesi dell’opponente secondo cui l’indennità di espropriazione avrebbe dovuto essere determinata ai sensi di una norma (L. n. 865 del 1971, art. 16) che, con la sentenza n. 5 del 1980, era stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle Leggi nella parte in cui estendeva ai terreni edificabili il criterio di determinazione di tale indennità in base al VAM; che il rinvio alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17, operato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 (T.U. sul mezzogiorno) e L.R. Sicilia n. 21 del 1984, art. 21, doveva pertanto intendersi riferito esclusivamente alle disposizioni di tipo procedimentale contenute nelle norme richiamate.
La sentenza è stata impugnata dal Consorzio ASI dinanzi a questa Corte con ricorso affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, il Consorzio, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, L.R. Sicilia n. 1 del 1984, art. 21 e L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere applicabile il criterio indennitario previsto per i suoli edificabili dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.
Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 1150 del 1942, art. 41 septies, L. n. 729 del 1961, art. 9, D.M. 1 aprile 1968, art. 4, L.R. Sicilia n. 1 del 1984, artt. 19 e 21 e D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 37, nonchè vizio di motivazione, contesta la natura edificabile del terreno espropriato.
Con il terzo motivo, denunciando ulteriore violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, contesta che il valore del terreno sia quello stimato dal ctu.
Con il quarto motivo chiede la riforma della pronuncia sulle spese.
S.G. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
La notificazione del ricorso a S.G., rimasto contumace nel giudizio di merito, è stata eseguita dal Consorzio, a mezzo del servizio postale, con plichi raccomandati spediti il 24.12.05 a due distinti indirizzi.
Il ricorrente ha però omesso di allegare agli atti le ricevute di ritorno delle raccomandate, la cui produzione, in assenza di attività difensiva dell’intimato, era necessaria al fine di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio.
Il Consorzio, il cui difensore non ha presenziato all’udienza di discussione, non ha neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per provvedere ai deposito quantomeno di uno dei due avvisi di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. il ricorso deva essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *