Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43563

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, giudice del dibattimento nel processo nei confronti di B.G. ed altri, imputati di associazione finalizzata alla commissione di più delitti di contrabbando di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri (t.l.e.), in Italia e nel territorio dell’Unione europea, con ordinanza resa all’udienza del 19 febbraio 2013, ha dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio limitatamente alla posizione del predetto B., per violazione del diritto di difesa, ravvisata nella notificazione del decreto che disponeva il giudizio all’avvocato XXX, iniziale difensore dell’imputato, cessato dall’incarico per rinuncia comunicata al giudice procedente e all’interessato, al quale era stato perciò nominato un diverso difensore nella persona dell’avvocato XXX, che invece non aveva ricevuto la notificazione del medesimo decreto.
Il Tribunale ha, pertanto, disposto la separazione degli atti relativi alla posizione del B. e la trasmissione di essi al Giudice dell’udienza preliminare per la rinnovazione della notificazione al reale difensore, all’esito del dibattimento a carico degli altri imputati.
2. Il Giudice dell’udienza preliminare, con ordinanza del 13 giugno 2013, rilevata l’abnormità del provvedimento del Tribunale, postulante una notificazione non richiesta dalle norme processuali, stante l’obbligatoria partecipazione del difensore all’udienza preliminare, e determinante un’indebita regressione del procedimento, ha sollevato conflitto negativo di competenza rimettendone la decisione a questa Corte.
Motivi della decisione
1. Va premesso, in accordo col giudice remittente, che la regola dettata dall’art. 28 c.p.p., comma 2, secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo non può trovare applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento qualificabile come abnorme giacchè provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale siccome non consentiti e non previsti, potrebbero legittimare le parti al ricorso per cassazione e non avrebbero mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare (Sez. 1^, n. 4794 del 09/07/1999, dep. 07/10/1999, XXX, Rv. 214285; conformi: Sez. 1^, n. 3837 del 15/11/2000, dep. 31/01/2001, XXX, Rv. 218150; Sez. 1^, n. 17484 del 21/03/2001, dep. 02/05/2001, Salerno, Rv. 219369; Sez. 1^, n. 25221 del 22/05/2002, dep. 02/07/2002, Russo, Rv. 221595; Sez. 1^, n. 23217 del 22/05/2002, dep. 17/06/2002, Moncalieri, Rv. 221650).
Secondo la più recente autorevole definizione dell’atto abnorme è tale quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale; in particolare, tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’esistenza o meno del "potere" di adottarlo, sicchè, in questa prospettiva, abnormità strutturale e funzionale si saldano all’interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni).
Nel caso in esame, ritiene la Corte che sussista l’abnormità dell’ordinanza del giudice del dibattimento di restituzione degli atti al giudice dell’udienza preliminare, per ritenuta omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio al difensore dell’imputato, per una duplice ragione: il potere restitutorio non è riconosciuto al giudice del dibattimento, come si ricava dall’art. 143 disp. att. c.p.p., a termini del quale, negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio e la relativa notificazione, vi provvede il presidente; neppure sussiste il presupposto del medesimo potere, ossia una patologia procedimentale da sanare, poichè l’art. 420 c.p.p., comma 1, prevede che l’udienza preliminare si svolga in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, e il successivo art. 424, commi 1 e 2, dispone che, all’esito di essa, il giudice proceda alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, dando immediata lettura del provvedimento che equivale a notificazione per le parti presenti.
Tale iter, come emerge dalla stessa ordinanza in data 19 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, risulta osservato nel caso di specie:
l’imputato fu assistito, nell’udienza preliminare, dal difensore nominatogli di ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 1, nella persona dell’avvocato XXX, dopo la mancata accettazione dell’incarico difensivo da parte dell’avvocato XXX; l’avvocato XXX fu presente all’udienza preliminare del 29/02/2012 e fu sostituito, ex art. 97 c.p.p., comma 4, nella prosecuzione di essa, in data 11/05/2012, allorchè fu data lettura del decreto che disponeva il giudizio.
Dalla suddetta ricognizione delle scansioni dell’udienza preliminare, conformi a quelle previste dalla legge, discende che nessun avviso andava notificato al difensore dell’imputato, B., in conformità del chiaro disposto dell’art. 429 c.p.p., comma 4, che impone la notificazione del decreto che dispone il giudizio all’imputato contumace nonchè all’imputato o alla persona offesa, comunque non presenti alla lettura del provvedimento del giudice di cui dell’art. 424, comma 1, ma non anche al difensore sul presupposto della sua necessaria presenza all’udienza preliminare.
Il provvedimento del Tribunale, in data 19/02/2013, che ha disposto la restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare, postula quindi un adempimento non previsto dalla legge; e, comunque, anche in caso di erronea rilevazione di un vizio della citazione a giudizio o della relativa notificazione, in realtà insussistente, alla rinnovazione del presunto atto nullo avrebbe dovuto provvedere lo stesso giudice del dibattimento al quale l’ordinamento non riconosce, con riguardo alle suddette nullità, il potere di restituzione degli atti al giudice della fase precedente (si veda, in proposito, Sez. U, n. 28807 del V 29/05/2002, dep. 26/07/2002, Manca, pertinente al caso di citazione diretta a giudizio con restituzione degli atti al pubblico ministero per violazione dei termini di comparizione, ritenuta abnorme per difetto del relativo potere del giudice del dibattimento tenuto, egli stesso, a provvedere alla rinnovazione della notifica).
2. Alla luce delle considerazioni che precedono il conflitto va dunque risolto a favore del Tribunale di Milano, giudice del dibattimento, cui va ordinata la trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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