Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

E.O.J.P.A. è imputato del delitto di cui all’art. 589 c.p., perchè, quale guida alpina con il compito di condurre cinque escursionisti nella traversata sci alpinistica partita in data 28.4.2008 dalla Val d’Isere con destinazione Rifugio Città di (OMISSIS), cagionava la morte dei cinque escursionisti per colpa consistita:

– nell’avere erroneamente programmato l’apparecchiatura GPS;

– nell’avere omesso di utilizzare gli altri strumenti di orientamento a sua disposizione;

– nell’aver, giunto al Colle (OMISSIS), proseguito il percorso senza verificare l’errore e, anzichè ritornare indietro, essersi immesso in un canale, che taglia una barriera rocciosa non attraversata da alcuna via di transito, calandosi in esso insieme agli sciatori con l’ausilio di corde, canale dove gli stessi durante la discesa venivano investiti da una placca di neve che li faceva precipitare; in territorio di (OMISSIS).

In data 24.9.2012 il GUP del Tribunale di Ivrea, ai sensi dell’art. 8 c.p.p., comma 2, dichiarava la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Aosta.

Dagli atti risultava che l’imputato aveva studiato l’itinerario e programmato il GPS nel rifugio (OMISSIS), proseguendo poi nella azione da cui è derivata la morte dirigendosi nel colle (OMISSIS), ancora in territorio valdostano; qui si era accorto che il colle non corrispondeva al punto GPS programmato, ma non aveva attribuito a tale fatto alcun rilievo, proseguendo avvalendosi dell’errata programmazione.

Il P.M. del Tribunale di Aosta, ricevuti gli atti da Ivrea, ha modificato nell’imputazione il luogo del commesso reato (in (OMISSIS), colle (OMISSIS)) ed ha trasmesso gli atti al GUP per l’udienza preliminare.

Il GUP del Tribunale di Aosta, con sentenza in data 22.4.2013, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Aosta, ritenendo competente il Tribunale di Ivrea, ed ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza.

Secondo il GUP, la morte degli escursionisti era avvenuta in un unico contesto spazio-temporale, quale diretta conseguenza della condotta imprudente dell’imputato, realizzatasi nel territorio piemontese, nel canalone, sito nel versante piemontese della (OMISSIS), in cui il gruppo era stato inopinatamente condotto.

L’evento morte si era verificato a causa della condotta colposa assunta successivamente all’ascensione al colle (OMISSIS).

Fino all’ascensione del predetto Colle non si era verificato nulla che avesse messo in pericolo la vita degli escursionisti. La condotta omissiva e negligente dell’imputato era iniziata, come aveva accertato il perito, dopo l’ascesa al colle (OMISSIS), allorquando la guida, pur trovandosi sul percorso sbagliato, aveva deciso di proseguire in un canale cieco a strapiombo dal quale non si poteva passare nè con gli sci nè a piedi, nè in estate nè in inverno.

La suddetta condotta imprudente era iniziata nel comune di (OMISSIS), dove si era verificato anche l’evento morte.

Motivi della decisione

Il conflitto è ammissibile poichè sia il GUP del Tribunale di Ivrea sia il GUP del Tribunale di Aosta ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, e il conflitto deve essere risolto assegnando la competenza al GUP del Tribunale di Aosta.

Per il disposto dell’art. 8 c.p.p., comma 2, se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.

Nel caso in esame, alla guida E.O.J.P., che aveva il compito di condurre cinque escursionisti dal Rifugio (OMISSIS) (sito in (OMISSIS)) al Rifugio (OMISSIS) (sito in (OMISSIS)), è stato addebitato, essenzialmente, di non aver programmato correttamente l’apparecchiatura GPS che è stata utilizzata nel corso della traversata e – completata l’ascensione del colle (OMISSIS) (sito in (OMISSIS)) – di essersi immesso in un canale (sito nel versante piemontese della (OMISSIS)) non praticabile, nel quale i cinque escursionisti sono stati investiti da una placca di neve che li faceva precipitare, con conseguente decesso degli stessi.

Il GUP del Tribunale di Ivrea ha ritenuto la competenza del GUP del Tribunale di Aosta prendendo in considerazione solo una parte della condotta colposa addebitata all’imputato, quella compiuta fino all’ascensione del colle (OMISSIS), senza considerare che all’imputato era stato contestato anche che, dopo aver compiuto l’ascensione del suddetto colle, anzichè ritornare indietro (come avrebbe potuto decidere, se avesse verificato di trovarsi sul percorso sbagliato) si era immesso nel suddetto canale, sito in (OMISSIS) (territorio compreso nel circondario di Ivrea), dove è avvenuto il gravissimo incidente.

L’azione colposa, quindi, si è conclusa ed ha avuto il suo momento essenziale nel territorio di competenza del Tribunale di Ivrea, dove sono anche deceduti i cinque escursionisti.

Pertanto, la competenza deve essere assegnata al GUP del Tribunale di Ivrea, al quale devono essere trasmessi gli atti per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Ivrea cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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