T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28-01-2011, n. 212

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nel ricorso si espone che il C., maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare, è da circa 7 anni sottoposto a valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, risultando sempre idoneo ma mai in posizione utile per ottenere l’effettiva promozione.

1.1 Da ultimo, con riferimento all’aliquota di avanzamento relativa del 31 dicembre 2007, il ricorrente risultava collocato in posizione n. 8017 della graduatoria di merito su 837 posti disponibili.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

– Violazione degli artt. 24 e 97 della costituzione. Violazione, erronea interpretazione a falsa applicazione degli artt. da 30 a 37 della legge n. 212 del 1983. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 5, d.lgs. 196/95. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3, l. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia, illogicità e sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di valutazione e promozione dei sottufficiali dell’Aeronautica Militare. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Perplessità dell’azione amministrativa.

3.- All’udienza del 10 dicembre 2010 la causa era introitata per la decisione.

4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

5.- Deve osservarsi, in particolare, che con l’atto di gravame principalmente si deduce un deficit motivazionale negli atti della procedura, e, secondariamente, un’illegittima disparità di trattamento nell’attribuzione del punteggio riservato al ricorrente.

5.1 Quanto al primo profilo, tuttavia, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente posto in rilievo come "l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, non abbia fatto venire meno le disposizioni sull’avanzamento del personale militare (…), caratterizzate da specifiche e puntuali previsioni di operazioni valutative scaturenti in un giudizio finale di merito non affidato a descrizioni letterali (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 725; idem, n. 7241 del 2002; id., n. 4074 del 2002; id., n. 1849 del 1999; id., n. 951 del 1998; id., n. 495 del 1998; cfr. anche T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9 giugno 2008, n. 5636; idem, sez. I, 1 giugno 2007, n. 5051).

Si è osservato che l’opzione legislativa è stata confermata anche da disposizioni ampiamente successive all’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, quale, ad esempio, l’art. 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che testualmente recita: "l’attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei" (cfr., in senso conf., Cons. St., sez. IV, n. 7241 del 2002; id., n. 4074 del 2002; id., n. 4074 del 2002; id., n. 2642 del 2000; id., n. 1849 del 1999; id., n. 951 del 1998; Consiglio Stato, sez. IV, 27 settembre 1994, n. 739; sez. IV, 11 luglio 1990, n. 549). Non solo, ma si è anche osservato e sottolineato che l’attribuzione di un punteggio numerico è normativamente imposta in quanto -secondo l’intenzione del legislatore- serve proprio a dissipare i possibili dubbi di una valutazione espressa con un linguaggio che non può che essere personale e perciò opinabile e perciò non oggettivo né trasparente" (Consiglio di stato, IV, 6 luglio 2009, n. 4331).

5.2 Sul punto della affermata disparità di trattamento, inoltre, deve anzitutto rilevarsi, quanto al generale tema delle valutazioni compiute dalla p.a. sulla carriera degli ufficiali e sottufficiali scrutinandi, che le stesse, comportando un articolato apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sicchè il loro sindacato in sede giurisdizionale è possibile solo entro i limiti dei vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, vizi i quali, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV, 26 marzo 2010, n. 1776; Consiglio Stato, IV, 19 febbraio 2010, n. 999; Consiglio Stato, III, 13 ottobre 2009, n. 1791; T.a.r. Lazio Roma, II, 8 giugno 2009, n. 5453; Consiglio Stato, IV, 24 aprile 2009, n. 2631).

Nel caso in esame, invece, il maresciallo C. si limitava ad evidenziare l’incremento delle votazioni ottenute nel corso degli anni e nei successivi scrutini, senza però in alcun modo specificamente dimostrare, quanto meno sul piano del confronto, concreto e attuale, con situazioni analoghe, che i punteggi attribuitigli dalla Commissione fossero, nelle diverse loro componenti, errati o irragionevoli, o, quanto meno, che tali fossero, per eccesso, quelli riservati ai colleghi che lo precedevano in graduatoria.

6.- Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, il ricorso deve essere respinto e l’istanza risarcitoria per conseguenza rigettata.

7.- Sussistono giusti motivi, attesa la natura delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 967/2010 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Patrizia Moro, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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