Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43558

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza emessa il 12 febbraio 2013 dal GIP del Tribunale di Latina quale giudice dell’esecuzione veniva disposta nei confronti della condannata R.G. la revoca del beneficio dell’indulto concesso nella misura di 250,00 Euro di multa con ordinanza del 21/8/2007 del Tribunale di Salerno e di un anno di reclusione ed Euro 300,00 di multa con ordinanza del Tribunale de L’Aquila in data 19/11/2006, la revoca del beneficio della non menzione della condanna, concesso con sentenza del Tribunale de L’Aquila del 18/1/2005 e con sentenza del 23/6/2004 dalla Corte d’Appello di Catanzaro, nonchè la revoca della sospensione condizionale della pena accordatale con le sentenze: del Tribunale di Benevento del 19/5/2004; del Tribunale di Rieti del 6/2/2004; del Tribunale de L’Aquila del 18/1/2005; del Tribunale di Siderno del 21/6/2002; della Corte di Appello di Catanzaro del 23/6/2004; del Pretore di Minturno del 13/12/1997, del Pretore di Calitri del 9/10/1997 e del Pretore di Firenze del 22/4/1996.
2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l’interessata a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt. 168 e 175 c.p., in quanto:
-il beneficio concesso con la sentenza del Pretore di Calitri del 9/10/1996 non poteva essere revocato in base alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 13/1/2003, perchè riguardante un fatto commesso il 7/11/1996 e, quindi, oltre il quinquennio; -la sospensione condizionale della pena e l’indulto, concessi con sentenza del Tribunale di Siderno del 21/6/2002 non potevano essere revocati per effetto della sentenza del Tribunale de L’Aquila del 15/12/2005, dal momento che la stessa non era irrevocabile per avere il condannato ottenuto la restituzione in termini per proporre impugnazione, giusta ordinanza emessa dalla Corte d’Appello de L’Aquila del 7/6/2012;
-la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale de L’Aquila del 18/1/2005 non poteva essere revocata, in quanto anche tale sentenza non era irrevocabile a seguito dell’ordinanza di restituzione in termini, emessa dalla Corte d’Appello de L’Aquila in data 12/7/2012.
Inoltre, ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice dell’esecuzione affermato che, in mancanza di una prova della presentazione dell’impugnazione, la sentenza non può considerarsi non ancora irrevocabile.
3. Con la requisitoria scritta, depositata il 2 maggio 2013, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. XXX, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di gravame.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
1. Il provvedimento impugnato ha ritenuto di revocare i benefici della sospensione condizionale della pena e dell’indulto, accordati alla G., sul presupposto della commissione da parte della stessa di "numerosi reati…nei casi analiticamente descritti nel dispositivo", trascurando però di illustrare in un qualsiasi modo le ragioni della ritenuta sussistenza delle condizioni di operatività della disposta revoca con riferimento a ciascun beneficio. Inoltre, il lapidario rilievo sopra riportato induce a ritenere che il giudice dell’esecuzione abbia inteso dare applicazione al disposto dell’art. 168 c.p.p., comma 1, ma senza avere specificato quale delle due ipotesi alternative, ivi previste, ricorresse, ossia se nel quinquennio o nel biennio l’imputata avesse commesso altro reato della stessa indole rispetto a quello giudicato con sentenza irrevocabile concessiva del beneficio, oppure se in seguito avesse riportato condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella in precedenza sospesa, superasse i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p..
Già di per sè siffatta motivazione risulta, oltre che espressa con locuzioni sintatticamente incerte, meramente apparente, perchè, al di là della presenza grafica nel contesto del provvedimento, non consente di comprendere le modalità di applicazione della revoca, il percorso razionale e giuridico di valutazione delle relative cause.
2. In secondo luogo l’ordinanza è incorsa in un palese errore di diritto: con riferimento al beneficio concesso con la sentenza del Pretore di Calitri del 9/10/1996, – indicata erroneamente come pronunciata il 9/10/1997-, ha preso in considerazione l’intervento della successiva sentenza di condanna della Corte d’Appello di Salerno del 13/1/2003, perchè "essa non risulta relativa a fatti successivi al termine ex art. 168 c.p.": non è però dato comprendere se la revoca sia stata disposta in ragione della data della commissione del reato successivo, ovvero del momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Salerno del 13/1/2003.
2.1 Oltre a tale significativa incertezza, in ogni caso va rilevato che il termine di cinque o di due anni entro il quale non deve verificarsi la condizione cui è subordinata la sospensione dell’esecuzione della pena e l’effetto estintivo del reato, decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, non da quella di commissione del reato al quale essa si riferisce, nè dal momento della prima applicazione con pronuncia non ancora definitiva. In tal senso depone il testo letterale dell’art. 168 c.p., secondo il quale "la sospensione…. è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto…" ed è orientata anche la giurisprudenza e legittimità consolidata (Cass. sez. 1^, n. 605 del 03/12/2004, XXX, Rv. 230542; sez. 1^, n. 22882 del 27/06/2006, XXX, rv. 234893; sez. 4^, n. 1963 del 25/11/1998, Spina, rv. 213229); nel contempo la revoca di diritto è imposta dalla commissione di un nuovo delitto entro il termine previsto dalla legge, non già dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che lo accerti.
La disposizione in esame si spiega in ragione del fatto che soltanto con la formazione del giudicato di condanna, e non in un momento antecedente, ha origine l’esecuzione e la pena è suscettibile di essere espiata in concreto, salvo che non incida con effetti sospensivi il beneficio di cui all’art. 163 c.p.; per contro, ai fini della revoca rileva la commissione del nuovo fatto di reato, che fa venir meno la condizione cui è subordinata la sospensione stessa per effetto di una determinazione volontaria del condannato, restando irrilevante la data di irrevocabilità della pronuncia che l’abbia accertato.
2.2 Alla luce di tali pacifici principi di diritto, è necessario che il giudice dell’esecuzione verifichi, alla stregua della documentazione acquisita, quando la sentenza del Pretore di Calitri del 9/10/1996 sia passata in giudicato e se da tale data e nel quinquennio o biennio successivo la G. abbia commesso altro delitto o altra contravvenzione, operante quale causa della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena.
2.3 Il Giudice dell’esecuzione è incorso in altro evidente errore di diritto, laddove ha ritenuto che, nonostante l’accoglimento delle due istanze di restituzione nel termine per impugnare le sentenze rese dal Tribunale de L’Aquila del 18/1/2005 e del 18/12/2005, le stesse avessero conservato il carattere di irrevocabilità e quindi avessero prodotto l’effetto tipico del giudicato di condanna, compresa la loro valutabilità ai fini della revoca di benefici già accordati all’imputata condannata.
2.3.1 In tal modo però ha equivocato il significato dell’istituto disciplinato dall’art. 175 c.p.p., invero, l’accoglimento della richiesta da parte del condannato, comporta la rimozione del giudicato formatosi nella sua contumacia quando si accerti che, pur nella regolare celebrazione del procedimento penale secondo le regole processuali, egli, per fatto a sè non imputabile, non abbia potuto prendere conoscenza effettiva del processo e della sentenza che l’ha definito.
Se ne trae conferma dal disposto dell’art. 175 c.p.p., comma 7, il quale contempla la possibilità che il giudice, "se occorre", dopo aver accolto l’istanza di restituzione, disponga la scarcerazione di chi nel frattempo ha riacquistato la condizione di imputato condannato ed adotti tutti i provvedimenti necessari a far cessare l’esecuzione ed a rimuovere gli effetti prodottisi in conseguenza della scadenza del termine per impugnare.
2.3.2 Pertanto, nel caso in esame non avrebbe potuto tenersi conto di quei due titoli giudiziali a fini di revoca dei benefici accordati alla G., perchè essi avevano ormai perduto il carattere dell’irrevocabilità.
Per le ragioni esposte, in conformità alle richieste avanzate con l’impugnazione, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Latina perchè provveda al rinnovato esame dell’istanza della ricorrente, da condurre alla luce dei principi di diritto sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca delle sospensioni condizionali della pena, concesse con sentenze 9/10/1996 del Pretore di Calitri, 21/6/2002 del Tribunale di Siderno e 18/1/2005 del Tribunale de L’Aquila e rinvia per nuovo esame al riguardo al G.I.P. del Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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