Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-09-2012, n. 14776

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Svolgimento del processo
La società cooperativa a responsabilità limitata XXX conveniva in giudizio, per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni, I.F.S., F.G., T. G. e G.A., nelle loro qualità di ultimi amministratori e sindaci della XXX Deduceva la società attrice che particolarmente l’ultima gestione societaria era stata caratterizzata da gravi irregolarità gestionali tali da portare al commissariamento della società e alla formazione di una notevole esposizione debitoria di cui dovevano ritenersi responsabili gli amministratori e i sindaci convenuti in giudizio.
I convenuti contestavano la domanda e rilevavano di essere stati assolti in sede di giudizio penale davanti al Tribunale di Palermo dall’imputazione di false comunicazioni sociali.
Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda della XXX con condanna al pagamento della somma di 606.380,80 Euro corrispondente ai pagamenti effettuati dalla società a fronte della dissipazione di fondi attribuibile ai convenuti.
La Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione I.F.S., F. G., T.G. e G.A. affidandosi a due motivi di impugnazione.
Non svolge difese la società intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Ritengono i ricorrenti che la decisione impugnata non abbia adeguatamente valutato il contenuto della sentenza penale che ha escluso la fraudolenza del comportamento degli amministratori della società XXX e ha accertato l’equivoco che ha dato luogo all’imputazione per false comunicazioni sociali rilevando che gli amministratori nell’escludere l’esistenza di posizioni debitorie della società si erano riferiti esclusivamente alla posizione della Cooperativa rispetto alla realizzazione e all’acquisto degli alloggi oggetto del programma "(OMISSIS)".
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata prova da parte della cooperativa del danno pretesamente provocato dalla responsabilità degli amministratori per la gestione sociale. Si censura inoltre il mancato rilievo d’ufficio del giudicato interno formatosi ex art. 329 c.p.c., in ordine alla pronuncia di inesistenza del danno da irregolare tenuta della contabilità sociale e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su vari punti della controversia.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente vertendo sostanzialmente sulla mancata valorizzazione da parte del giudice di appello della assoluzione in sede penale oltre che del giudicato interno relativo alla assenza di danno riconducibile alla irregolare tenuta della contabilità.
Entrambi i motivi di ricorso non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata che si è basata sulla situazione di dissesto finanziario ascrivibile alla gestione degli odierni ricorrenti e sulla situazione di debolezza economica che ne è derivata in un momento decisivo per la risoluzione di controversie giudiziarie che hanno visto la soccombenza della società. Del tutto irrilevante nella motivazione della decisione impugnata è stata la valutazione dell’elemento soggettivo della condotta dell’amministratore F.G. nella vicenda relativa alla richiesta di ulteriori versamenti da parte dei soci, sostenuta dal F. con la dichiarazione incriminata e relativa all’assenza di altre situazioni debitorie nei confronti di terzi, enti pubblici e/o privati. Va inoltre rilevato che la Corte di appello ha dato atto nella sua sentenza che il Tribunale, pur avendo accertato la mancata predisposizione di bilanci che rispecchiassero la reale situazione della situazione contabile della società, non aveva ritenuto provata la produzione di un danno diretto per la società. Resta peraltro del tutto estranea alla formazione di un giudicato interno sul punto la considerazione per cui la situazione di non trasparenza derivante dalla inidoneità dei bilanci predisposti dagli odierni ricorrenti abbia reso quanto meno più difficile per i soci la possibilità di reagire per tempo evitando l’aggravarsi della situazione finanziaria.
In considerazione dell’estraneità dei motivi sin qui esaminati alla reale ratlo decldendl della decisione impugnata va dichiarata la inammissibilità del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione di alcune attività difensive da parte della Società XXX.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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