Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-09-2012, n. 14774

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Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione notificato il 28 settembre 2006 F. R.E. conveniva davanti alla Corte di appello di Venezia il Comune di Rovigo chiedendo, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, l’attribuzione dell’indennità relativa alla reiterazione, con Delib. Consiglio Comunale 19 dicembre 2003, dei vincoli espropriativi già imposti con la variante generale adottata il 21 marzo 1990 e approvata dal Presidente della Giunta regionale il 27 agosto 1994.

Nel contraddittorio dell’ente convenuto, che contestava la fondatezza della pretesa, veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale la Corte distrettuale, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava la domanda.

Osservava la Corre d’appello che l’area di proprietà dell’attrice, già destinata, secondo le previsioni del piano regolatore, a verde pubblico, soltanto con il vincolo imposto con la variante approvata in data 27 agosto 1994, decaduto il 28 agosto 1999, era stata destinata in parte a verde sportivo attrezzato, ed in parte a strada, non potendosi tener conto di precedenti deliberazioni, con le quali erano stati adottati analoghi vincoli, in quanto mai approvate.

Tanto premesso, si osservava che la Delib. 19 dicembre 2003, con la quale era stata disposta la reiterazione del vincolo, e sulla quale la domanda di indennizzo si fondava, non era mai stata approvata, ragion per cui, in assenza di una piena ed efficace reiterazione di detto vincolo, non ricorrevano i presupposti richiesti, ai fini del riconoscimento dell’indennità, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, a tal fine non assumendo rilievo la mera applicabilità delle norme di salvaguardia, ai sensi della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 3.

Per la cassazione di tale decisione la Signora F. propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria.

L’amministrazione intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 9 e 39 e della L. n. 1150 del 1942, artt. 7 e 40, come modificati dalla L. n. 1187 del 1968, art. 2, sostenendosi che non si sarebbe tenuto conto dell’efficacia della delibera, adottata dal Consiglio Comunale di Rovigo in data 29 dicembre 2003, con riferimento all’applicazione delle misure di salvaguardia, che, inibendo il rilascio di licenze di costruzione (o permessi di costruire), comporterebbero la sostanziale rinnovazione dei vincoli scaduti.

2.1 – Con il secondo motivo la medesima questione viene prospettata sotto il profilo del vizio motivazionale, rilevandosi la contraddittorietà insita nell’affermazione dell’inefficacia dei vincoli preordinati all’esproprio, pur essendosi determinato l’effetto – di natura giuridica e non meramente fattuale – dell’applicazione delle norme di salvaguardia.

3- I motivi di ricorso, che, per la loro intima connessione, possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Premesso che non viene contestata, in punto di fatto, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, con particolare riferimento alla mancata approvazione della Delib. 19 dicembre 2003, con cui veniva disposta la reiterazione del vincolo, deve richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il diritto all’indennizzo correlato alla formale reiterazione del vincolo compete solo a condizione che tale reiterazione sia stata adottata con piena efficacia, con la conseguenza che il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo non è individuabile nell’imposizione originaria di un vincolo di inedificabilità, e neanche nella protrazione di fatto del medesimo dopo la sua decadenza. Il relativo obbligo, invero, insorge in seguito all’atto che formalmente ed esplicitamente reitera il vincolo una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea dello stesso: tale reiterazione non è desumibile nel caso di protrazione di fatto del vincolo, e neppure per implicito da atti di diniego di domande di autorizzazione lottizzatoria o di concessione (Cass. n. 1754 del 2007 e n. 24099 del 2004; Cass., Sez. Un., n. 9302 del 2010).

La necessità di una formale ed esplicita reiterazione del vincolo stesso impone di prescindere dalla constatazione inerente all’applicabilità delle cc.dd. "misure di salvaguardia".

Tale situazione non è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all’esproprio, nè definibile come espropriazione di valore (Cass. 14333/2003), attesa la provvisorietà del regime urbanistico caratterizzato dall’applicazione dei limiti di salvaguardia previsti dalla norma in questione per le aree bianche, che, se da un lato non elimina una redditività del fondo diversa dallo sfruttamento edilizio, dall’altro non crea nel proprietario alcuna aspettativa in ordine al conferimento di particolari qualità edificatorie oltre quei limiti, o ancor meno riguardo a possibili lottizzazioni.

E’ stato altresì rilevato (Cass., n. 8348 del 2008) che il proprietario non resta senza tutela a fronte dell’inerzia dell’ente territoriale, ben potendo, ove vi abbia interesse, promuovere gli interventi sostitutivi della Regione, oppure reagire alla stessa attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo, con la conseguenza che solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura potrà configurarsi la lesione al bene della vita, identificabile non già nello "ius aedificandi" – attesa l’impossibilità di affidamento del proprietario in merito a specifiche qualificazioni dei suoli nell’esercizio del potere discrezionale inerente alla pianificazione del territorio – bensì nell’interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà (Cass. 11158/1998; Cons. St.

2107/1999; 621/1997).

4- Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, non potendosi omettere di rilevare che il dedotto vizio motivazionale attinge, in realtà, la medesima questione, di natura squisitamente giuridica, prospettata con il primo motivo.

5 – Non si provvede in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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